F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 APPELLO A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIE- STA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., DEL CALCIATORE VOLPI FABIO AN- TONIO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 9/D del 20.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 APPELLO A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIE- STA DI SVINCOLO, EX ART. 32 BIS N.O.I.F., DEL CALCIATORE VOLPI FABIO AN- TONIO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 9/D del 20.10.2004) Con atto del 5-6.8.2004 Volpi Fabio Antonio, calciatore della A.S.D. Augusta F.C., proponeva reclamo alla Commissione Tesseramenti avverso il provvedimento con il quale la Divisione Calcio a Cinque aveva respinto “per accordo economico depositato” la richie- sta di svincolo della società “per decadenza dal tesseramento ai sensi dell’art. 32 bis del- le N.O.I.F.”. Esponeva di non avere mai sottoscritto l’accordo, di cui disconosceva formal- mente, di conseguenza, l’apparente propria firma, ed in ogni caso che l’accordo stesso non era stato redatto “su stampato in dotazione alla Divisione Calcio a 5”; che era incom- pleto “rispetto allo stampato dell’accordo economico ufficiale” e che era stato depositato oltre il prescritto termine (per i giocatori confermati) del 30 settembre. Chiedeva, pertanto, l’accoglimento della richiesta di svincolo; accoglimento che con nota del 30.8.2004 solle- citava per un ulteriore motivo e cioè per il fatto di essere stato sottoscritto l’accordo, in rappresentanza della società, da Santaniello Giovanni, soggetto inibito ai sensi dell’art. 14 del C.G.S. fino alla data del 30.6.2005. La Commissione Tesseramenti non riteneva dimostrata con giudizio di assoluta cer- tezza la falsità della firma del Volpi in calce all’accordo economico, ma nel prendere in esa- me la posizione del Santaniello rilevava come questi l’avesse effettivamente sottoscritto durante il “periodo di operatività della accertata inibizione” e nonostante l’inibizione stessa. Accoglieva pertanto il reclamo del Volpi (disponendone lo svincolo dalla A.S.D. Augusta F.C. ex art. 32 delle N.O.I.F.), contestando quanto sostenuto dalla società, e cioè che “la sottoscrizione di un accordo a rilevanza federale (potesse) farsi rientrare in quella semplice ‘attività amministrativa nell’ambito della propria società’ che è l’unica consentita dall’art. 14 del Codice di Giustizia sportiva ai soggetti colpiti dalla sanzione dell’inibizione”. Avverso tale decisione proponeva appello la società che ribadiva il proprio convinci- mento a proposito dell’accordo con il Volpi, la cui rilevanza di atto di natura negoziale tra atleta e società, osservava, si esauriva tra le parti. Poiché si trattava, insomma, di atto tut- to interno all’attività amministrativa della società, come tale consentito al Santaniello no- nostante l’inibizione, chiedeva il riconoscimento della validità dell’accordo con il Volpi ed il conseguente ripristino del vincolo sportivo. L’appello della A.S.D. Augusta F.C., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Bisogna osservare, infatti, che l’inibizione di cui all’art. 14 del C.G.S. è sanzione sportiva prevista dall’ordinamento federale in relazione a comportamenti ritenuti discipli- narmente rilevanti e risponde alla finalità, tutta interna allo stesso ordinamento sportivo, di sanzionare quei comportamenti precludendo a chi se ne sia reso responsabile di svolge- re qualsivoglia attività in qualsiasi modo riconducibile al ruolo ricoperto nell’ordinamento federale e che abbia rilievo per l’ordinamento stesso. Unico, ovvio limite al divieto, la pos- sibilità di svolgere attività amministrativa nell’ambito della società all’evidente scopo di consentire il compimento dei normali atti di ordinaria amministrazione e non paralizzare del tutto la vita stessa della società: fermo il divieto, in ogni caso, che gli atti di ammini- strazione non abbiano rilievo esterno, pena il venir meno della ratio cui rispondono sia l’a- ver previsto, l’ordinamento sportivo, la sanzione in esame che la sanzione stessa. Alla luce di quanto appena osservato va da sé che i rilievi della società appellante, benché condivisibili sotto più profili, non possono essere accolti, muovendo essi da princi- pi che non sono propri di quello ordinamento federale nel cui ambito è prevista ed è chia- mata a svolgere i propri effetti la sanzione (solo sportiva, si ricordi) della inibizione. È irri- levante, pertanto, che nel caso dell’accordo economico A.S.D. Augusta F.C. - Volpi si tratta “di un atto di natura negoziale tra atleta dilettante e Società Sportiva, senza alcuna inter- ferenza della Federazione che in ipotesi di inadempimento non ne risponde solidamente”. Quel che importa è che detto accordo ha rilievo esterno alla società; rilievo ed all’interno dell’ordinamento federale, non fosse altro che sotto il profilo dell’accertamento dei requisi- ti prescritti per il corretto raggiungimento dell’accordo economico tra società e calciatore. E tanto basta per ritenere che il Santaniello si è spinto oltre i limiti dell’inibizione cui era stato condannato, andandosi a porre al di fuori della sola attività tutta interna alla società ed occupando dunque spazi dell’ordinamento federale che gli erano preclusi. Posto che il Santaniello, nel sottoscrivere l’accordo economico con il Volpi ha oltre- passato i limiti della sanzione cui era stato condannato, l’accordo stesso non può essere ritenuto valido ed efficace; va giudicato, al contrario, nullo ed improduttivo di effetti, come già statuito dalla Commissione Tesseramenti. Ne discende la già anticipata impossibilità di accogliere l’appello proposto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve es- sere incamerata (art. 29, punto 13 C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augu- sta F.C. di Augusta (Siracusa) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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