F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE IL CALCIATORE ZEYTULAEV ILIAS (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 7/D – Riunione dell’1.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO DEL F.C. JUVENTUS AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI INERENTE IL CALCIATORE ZEYTULAEV ILIAS (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 7/D - Riunione dell’1.10.2004) La Commissione Tesseramenti, in data 1.10.2004, in parziale accoglimento del recla- mo proposto dal calciatore Zeytylaev Ilias (cittadino extracomunitario, nato in Russia il 13.8.1984) dichiarava valido il tesseramento del medesimo con la Juventus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001, limitatamente ad una durata triennale (fino alla stagione 2003/2004) con conseguente insussistenza di ogni vincolo successivo. La Commissione Tesseramenti perveniva alla predetta decisione in quanto “il com- ma 4 dell’art. 33 N.O.I.F. ammette una durata del rapporto contrattuale “non superiore alle cinque stagioni sportive”, ma tale disposizione è stata “integrata” e “superata” dal- l’art. 35 del vigente Regolamento F.I.F.A., che riconosce al calciatore minorenne la pos- sibilità di firmare un contratto come “non dilettante” soltanto per una durata che non su- peri i tre anni”. Tale norma precisa che “qualsiasi clausola con riferimento ad una durata superiore è da considerare insussitente e non sarà riconosciuto dalla F.I.F.A. o da un tribunale sporti- vo nazionale”. La disposizione in esame era in vigore già prima della nuova normativa introdotta con decorrenza 1.9.2001. Se ne deve dedurre che il comma 4 dell’art. 33 N.O.I.F. non può prescindere dall’ulte- riore limite posto dal Regolamento della F.I.F.A.”. Avverso questa decisione la Juventus F.C. proponeva appello alla C.A.F., eccependo “la violazione dell’art. 5 della legge 23.3.1981 n. 91 e conseguentemente, dell’art. 33 comma 4 N.O.I.F. e richiedendo la riforma della decisione della Commissione Tessera- menti “nella parte in cui ha dichiarato valido il tesseramento del calciatore Ilias Zeytulaev, limitatamente ad una durata triennale e quindi, sino al 30.6.2004” con la dichiarazione conseguente che “il contratto ‘inter partes’ depositato il 10.8.2001, è valido ed efficace e tale resterà sino al 30.6.2006, con ogni altra conseguente pronuncia”. L’appello è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente va osservato che la richiesta della difesa del calciatore di pronuncia di inammissibilità per tardività del ricorso della Juventus non può essere condivisa. Tutti i termini previsti dalla normativa federale decorrono, infatti, esclusivamente dalla data della notifica alla ricorrente della motivazione del provvedimento del primo giudice e i predetti termini sono stati rispettati in quanto la Juventus F.C. ha proposto preannuncio di reclamo, con richiesta di copia degli atti, in data 12.11.2004 (stessa data della notifica della motivazione del provvedimento impugnato) e ha effettuato il reclamo in data 2.12.2004, ultimo giorno utile rispetto al 25.11.2004 (data in cui sono pervenuti alla ricor- rente copia degli atti). Passando al merito, va osservato che l’art. 5 della legge 91 del 1981 e l’art. 33 com- ma 4 delle N.O.I.F. stabiliscono una durata massima di cinque stagioni sportive dei con- tratti di prestazione sportiva stipulati da tutti i calciatori professionisti (sia maggiorenni che minorenni, come Zeytulaev). L’errore in cui è incorsa la Commissione Tesseramenti è quello di non avere applicato le predette norme e di avere, invece, ritenuto applicabile l’art. 35 del Regolamento F.I.F.A., che permette (nel caso in esame) la stipulazione di contratti solo triennali. In sostanza si è, arbitrariamente, anteposta la predetta normativa F.I.F.A. (che regola, esclusivamente; i rapporti tra i membri del relativo contratto associativo) alla legge ordina- ria n. 91 del 1981, alterando, in questo modo, la gerarchia delle fonti, che non può non avere al suo vertice la legge statuale. Ne consegue che la decisione della Commissione Tesseramenti va annullata nella parte in cui limita ad una durata triennale il tesseramento di Zeytulaev Ilias con la Juven- tus F.C., di cui al contratto depositato il 10.8.2001. La relativa tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal F.C. Juventus di Torino annullando la decisione della Commissione Tesseramenti nella parte in cui dichiara valido il tesseramento del calciatore Zeytulaev Ilias per la durata triennale e ripristina l’origi- naria durata prevista nel contratto inter partes. Dispone la restituzione della tassa versata.
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