F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DELL’U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCON- TARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NEL- LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRI- CIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DE- FERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DELLA U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZA- ZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPOR- TIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RICORSO DEL SIG. MELESE SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GA- RA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. ZANFAGNA SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INI- BIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELA- ZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INI- BIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELA- ZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 08/11/04 RECLAMO DELL’U.S. GRICIGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DEI QUALI PUNTI 2 DA SCON- TARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 E PUNTI 2 DA SCONTARE NEL- LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRI- CIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DE- FERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DELLA U.S. E. ZUPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZA- ZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPOR- TIVA 2004/2005 IN RELAZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4, 6 COMMA 3, 9 COMMA 3 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RICORSO DEL SIG. MELESE SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELAZIONE ALLA GA- RA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disci- plinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. ZANFAGNA SEVERINO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INI- BIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELA- ZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) RECLAMO DEL SIG. AQUILANTE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INI- BIZIONE DA OGNI ATTIVITÀ PER LA DURATA DI ANNI TRE E MESI 6 IN RELA- ZIONE ALLA GARA E. ZUPO/GRICIGNANO CALCIO DEL 17.3.2004, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1, 2 E 6 ED 1 COMMA 1 C.G.S. PER ILLECITO SPORTIVO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 25.10.2004) A seguito della denuncia sporta all’Ufficio Indagini ed al Comitato Regionale Campa- nia dal sig. Tanania Salvatore, Presidente della società Real Aversa, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società U.S. E. Zupo di Teano nel corso della gara disputata in data 17.3.2004 con l’U.S. Gricignano Calcio di Gricignano d’Aversa, consistiti nell’aver volutamente favorire quest’ultima società, in particolare sosti- tuendo maliziosamente al minuto 41° del secondo tempo, sul risultato di 1 a 1, il calciato- re Squillacioti (classe 85) con il calciatore De Iorio (classe 80), contravvenendo alla nor- mativa sull’impegno dei calciatori “giovani” e determinando, di conseguenza, la vittoria della gara da parte del Gricignano Calcio a seguito dell’irrogazione a proprio carico della punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3, esperiti gli opportuni ac- certamenti istruttori da parte dell’Ufficio Indagini, in data 21 luglio 2004 il Procuratore Fe- derale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania: 1) i Sigg.ri Silvio Melese e Severino Zanfagna, rispettivamente Presidente e Dirigente ac- compagnatore dell’U.S. E. Zupo, ed Andrea Aquilante, Presidente dell’U.S. Gricignano Calcio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 6, e 1, comma 1, C.G.S., per avere posto in essere atti diretti ad alterare il risultato della citata gara; 2) le società E. Zupo e Gricignano Calcio, a titolo di responsabilità diretta, oggettiva e presun- ta, ai sensi degli artt. 2, comma 4; 6, comma 3, e 9, comma 3, C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri Presidenti ed al Dirigente dell’U.S. E. Zupo. All’udienza del 5.8.2004, avanti all’adita Commissione Disciplinare, presenti i soggetti deferiti, assistiti dai rispettivi legali di fiducia, ed il sostituto Procuratore Federale, il difen- sore del Sig. Zanfagna eccepiva, fra l’altro, la mancata notificazione dell’atto di deferimen- to al proprio assistito, talché la Commissione Disciplinare, riconosciuta fondata l’eccezio- ne, disponeva lo stralcio della posizione procedurale del predetto, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenti di sua competenza. Per quanto riguarda i restanti soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare, uditi i di- fensori delle parti ed il sostituto Procuratore Federale, con delibera pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004 ha inflitto agli stessi le seguenti sanzioni: 1) quanto a Melese Silvio, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 2) quanto ad Aquilante An- drea, l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; 3) quanto all’U.S. E. Zupo, la penalizzazione di punti quattro in classifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005; 4) quanto all’U.S. Gricignano Calcio, la penalizzazione di punti quattro in clas- sifica da scontare nella stagione sportiva 2004/2005. Avverso tale delibera, con separati e tempestivi atti, hanno proposto appello avanti a questa Commissione tutti i soggetti sanzionati, chiedendone l’annullamento per vizi del giudizio e della procedura di deferimento, e comunque per insussistenza delle violazioni loro ascritte. In particolare, tutti gli appellanti hanno eccepito la nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare, per violazione del principio del contraddittorio, che sarebbe stata causata dall’illegittima decisione dell’organo giudicante di stralciare la posi- zione processuale dello Zanfagna. Questa Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. 8/C del 13.9.2004, previa ri- unione degli appelli separatamente proposti, ha accolto gli stessi sotto l’assorbente profilo dell’eccepita nullità del giudizio di primo grado ed ha disposto, a norma dell’art. 33, com- ma 5, C.G.S., l’annullamento della decisione impugnata, con rinvio alla medesima Com- missione Disciplinare che l’aveva emessa, per un nuovo esame del merito del giudizio nel pieno ed unitario contraddittorio di tutti i soggetti deferiti. In sede di rinnovazione del giudizio, nella pienezza del contraddittorio dei soggetti deferiti, la Commissione Disciplinare, esperiti i necessari atti di istruzione probatoria, uditi all’udienza del 22.10.2004 i difensori delle parti, rigettate le diverse eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle stesse, con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 25 ottobre 2004 ha assunto le decisioni ed irrogato le sanzioni dettagliatamente indicate in epigrafe. La Commissione medesima ha infatti ritenuto, come si evince dalla motivazione della citata delibera, che la sostituzione sospetta, avvenuta nel corso della gara nelle file del- l’U.S. E. Zupo, non potesse considerarsi un errore compiuto dall’allenatore della stessa, dovendosi invece reputare che la medesima sostituzione sia stata la conseguenza di un’intenzionale volontà tesa a danneggiare la società E. Zupo, strumentale a quella di fa- vorire l’U.S. Gricignano Calcio. Secondo la ricostruzione fattuale operata dalla Commissione Disciplinare, infatti, det- ta sostituzione non sarebbe avvenuta in circostanza tranquille e normali, ma avrebbe co- stituito l’epilogo di una serie di comportamenti quanto meno anomali posti platealmente in essere dall’allenatore e dal dirigente accompagnatore dell’U.S. E. Zupo, che avrebbero avuto a bordo campo un contrasto molto accesso, conclusosi con l’allontanamento dalla panchina dell’allenatore e con la successiva più volte citata sostituzione ordinata dal diri- gente accompagnatore. Anche le dichiarazioni rese dal Commissario di Campo all’Ufficio Indagini conferme- rebbero, sempre secondo la Commissione Disciplinare, tale ricostruzione dei fatti, avendo lo stesso riferito di aver notato, poco prima della sostituzione sospetta, una discussione piuttosto animata tra il dirigente accompagnatore e l’allenatore dell’U.S. E. Zupo. Sempre il Commissario di Campo, inoltre, riferisce come immediatamente dopo il termine della gara notò negli spogliatoi il dirigente dell’U.S. Gricignano Calcio con il re- clamo avverso la regolarità della gara, relativo alla più volte ricordata sostituzione, già predisposto. D’altro canto, le giustificazioni al proprio operato dello Zanfagna, che materialmente provvide ad ordinare la sostituzione, non appaiono secondo il giudizio della Commissione Disciplinare attendibili, non potendosi dare credito alla tesi secondo la quale egli avrebbe mal interpretato e maldestramente eseguito le direttive che l’allenatore, prima di abban- donare il campo, gli avrebbe impartito in ordine alle sostituzioni da effettuare. Avverso la suddetta delibera, con atti ritualmente comunicati, hanno separatamente proposto appello avanti a questa Commissione d’Appello Federale, previo tempestivo preannuncio dello stesso e richiesta degli atti del procedimento, l’U.S. Gricignano Calcio, il Sig. Silvio Melese, il Sig. Severino Zanfagna, l’U.S. E. Zupo ed il Sig. Andrea Aquilante, tutti sostanzialmente affidando il proprio gravame alle medesime censure. In particolare i ricorrenti denunciano: 1) nullità del giudizio di primo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare per erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti di causa; 2) nullità dell’intera procedura di deferimento per: a) mancata rinnovazione dell’atto di de- ferimento da parte della Procura Federale; b) mancata precisazione, nell’atto di deferi- mento del 21.7.2004, del titolo di responsabilità ascritto alla società (per ciò che concerne gli appelli proposti dal Gricignano e dallo Zupo); c) violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S.; 3) infondatezza nel merito delle accuse oggetto di deferimento. Concludono gli appellanti chiedendo in via preliminare la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado e dell’intera procedura di deferimento; nel merito il proscioglimen- to da qualunque addebito con conseguente annullamento delle sanzioni loro inflitte dalla Commissione Disciplinare; in via di estremo subordine una congrua riduzione delle san- zioni medesime. Alla riunione dell’8.11.2005 questa Commissione ha proceduto all’audizione del rap- presentante della Procura Federale, delle parti e dei loro legali di fiducia e, previa riunione dei gravami separatamente proposti, ha posto gli stessi in decisione. Reputa la Commissione d’Appello Federale che nessuno degli appelli interposti meri- ti accoglimento, dovendosi in questa sede integralmente confermare l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania. Vanno in primo luogo esaminate le eccezioni preliminari proposte dagli appellanti. La prima di esse concerne la pretesa nullità del giudizio di primo grado avanti alla Commissione Disciplinare per erronea e/o incompleta verbalizzazione degli atti del proce- dimento. La censura è priva di fondamento, non solo per essere la stessa fondata su mere as- serzioni, prive di positivo riscontro probatorio, ma anche soprattutto per l’assorbente cir- costanza che gli appellanti, nel formulare l’eccezione in esame, non specificano affatto, né d’altronde avrebbero potuto farlo, quale concreto pregiudizio di natura processuale es- si abbiano risentito dall’ipotetica (e comunque non provata) circostanza allegata, né l’e- ventuale lesione o compressione del diritto di difesa, che dalla stessa sarebbe loro deri- vata. Senza contare, ad ogni buon conto, che le denunciate omissioni, anche laddove si fossero effettivamente verificate, non apparirebbero comunque poste in essere in viola- zione di alcuna specifica norma federale. La seconda delle proposte eccezioni, quella sulla quale gli appellanti fondano la ri- chiesta di declaratoria di nullità dell’intera procedura di deferimento, in tutti i suoi vari ed articolati motivi, appare parimenti infondata e non merita accoglimento. Per ciò che concerne il rilievo della mancata rinnovazione dell’atto di deferimento da parte della Procura Federale anteriormente alla celebrazione del nuovo giudizio di merito avanti alla Commissione Disciplinare, occorre osservare che il motivo per il qua- le questa C.A.F. ha annullato la prima delibera di quest’ultimo Organo di Giudizia Spor- tiva trovava fondamento nella constatazione che lo stralcio operato dallo stesso nel cor- so del primo giudizio in ordine alla posizione processuale dello Zanfagna, al quale a quella data non e ra stato notificato alcun atto di deferimento, aveva privato tale giudizio da una parte necessaria al fine dell’unitaria e corretta ricostruzione degli accadimenti, anche tenuto conto dell’unicità del fatto storico oggetto di giudizio e dell’integrale dipen- denza da esso di tutte le violazioni ascritte ai soggetti deferiti, ivi compreso naturalmen- te lo Zanfagna, ciò imponendo che il giudizio diretto al loro accertamento fosse svolto unitariamente, nel pieno contraddittorio di tutti i soggetti deferiti, pena l’irrimediabile compressione del loro diritto di difesa, per violazione del principio dell’unitarietà del contraddittorio medesimo. Alla luce di tali argomentazioni, non può non prendersi atto di come allo Zanfagna, in esito al provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare alla riunione del 5.8.2004 (che aveva disposto lo stralcio della sua posizione processuale, con rinvio degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti consequenziali) fosse stato comunque notificato l’atto di deferimento del Procuratore Federale del 9.9.2004; inoltre, dopo l’annullamento della prima sua delibera, la Commissione Disciplinare, prima di procedere alla celebrazio- ne del nuovo giudizio di merito ed in vista della seduta del 22.10.2004, ha provveduto in data 3.9.2004 a comunicre a tutte le parti del procedimento, ivi compreso lo Zanfagna, un atto di contestazione che ricostruiva puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e lo svolgimento del procedimento e dava espressamente atto di tutte le contestazioni di cui le parti erano chiamate a rispondere, tenendo anche conto di quanto stabilito da questa Commissione d’Appello nella precedente sua delibera. In un tale contesto, quindi, nessuna necessità di un ulteriore e specifico atto di deferi- mento può essere ravvisata, essendo state le parti ampiamente e puntualmente edotte circa le contestazioni, delle quali erano chiamate a rispondere, e non potendosi ravvisare nella descritta vicenda procedurale alcuna lesione o illegittima compressione del diritto di difesa delle parti stesse, né alcuna violazione delle regole in materia di pienezza del con- traddittorio. Tutti gli appellanti hanno poi eccepito la violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S., per essersi, a loro dire, gli atti d’indagine relativi al presente procedimento conclusi oltre il li- mite indicato dalla citata norma, vale a dire l’inizio della stagione sportiva successiva a quella nella quale i fatti denunciati si sono verificati. L’eccezione è priva di pregio. Per costante giurisprudenza di questa Commissione d’Appello Federale, infatti, e come peraltro correttamente osservato nell’impugnata deli- bera, il termine previsto dall’art. 27, comma 8, C.G.S., deve intendersi riferito alle indagini in senso stresso, cioè ai veri e propri atti di istruzione probatoria - atti che nella fattispecie si sono sicuramente conclusi entro il termine della stagione sportiva - a nulla rilevando che l’Ufficio Indagini, espletate tempestivamente le proprie attività, rassegni poi la propria relazione alla Procura Federale successivamente allo scadere del termine suddetto. L’U.S. Gricignano Calcio e l’U.S. E. Zupo, infine, nei propri appelli hanno eccepito, sempre fra i motivi di nullità dell’intera procedura di deferimento, la mancata precisazione, nell’atto del 21.7.2004, del titolo di responsabilità loro ascritto. Sul punto giova sottolineare come le stesse società appellanti riconoscano che nel- l’atto di deferimento a loro carico risultino individuati tutti e tre i tipi di responsabilità previ- sti dal Codice di Giustizia Sportiva (diretta, oggettiva e presunta), mentre dalla delibera impugnata si ricava il fatto, incontestato dalle società appellanti, che il Sostituto Procura- tore Federale, nel corso della seduta della Commissione Disciplinare, abbia ribadito lo specifico titolo della responsabilità per il quale ciascuna delle società era chiamata a ri- spondere dei fatti commessi - diretta e oggettiva l’U.S. E. Zupo, presunta l’U.S. Gricigna- no Calcio - come anche si ricava dalla lettura coordinata della motivazione e delle conclu- sioni dell’atto di deferimento. Da questo punto di vista, dunque, non può accedersi in alcun modo all’argomenta- zioni sulla quale le società appellanti fondano la propria eccezione, vale a dire che per consentire il regolare esercizio del diritto di difesa da parte del deferito l’accusa deve es- sere formulata in modo chiaro ed inequivocabile, poiché nel caso di specie nessuna lesio- ne del diritto di difesa delle società deferite si è verificato, posto che l’atto di deferimento in esame, a tutto voler concedere, peccava per eccesso, e non certo per difetto, nel senso che nessun nuovo titolo di responsabilità o nessun nuovo fatto è stato tardivamente con- testato ai soggetti deferiti, essendosi in sede di udienza la Procura Federale correttamen- te e doverosamente limitata a precisare, fra quelli indicati nell’atto di deferimento, quale fosse lo specifico titolo della responsabilità da ascriversi a ciascuna delle società deferite, circoscrivendo quindi, e non aumentando, gli addebiti nei confronti delle stesse. Peraltro, come ben ha osservato la Commissione Disciplinare nell’impugnata delibera, tale limita- zione del titolo di responsabilità contestato a ciascuna delle due società ben poteva evin- cersi dalla coordinata lettura della motivazione e delle conclusioni dell’atto di deferimento, ragione per cui non può non ribadirsi come non sia assolutamente ravvisabile nel proce- dimento de quo nessun elemento lesivo del diritto di difesa delle società deferite e come, conseguentemente, le eccezioni sul punto sollevate dalle stesse debbano essere, nel loro complesso, disattese. Venendo ora all’esame del merito della vicenda, deve esservarsi come dalle risultan- ze delle indagini svolte dal preposto Ufficio Federale, nonché dagli atti istruttori compiuti nel corso del giudizio di primo grado emerga con ogni chiarezza, al di là di ogni ragione- vole dubbio, la responsabilità dei soggetti deferiti per i fatti loro ascritti, dei quali gli stessi sono chiamati a rispondere ai diversi titoli di responsabilità loro rispettivamente contestata dalla Procura Federale, come risultante dalla decisione impugnata. Se, infatti, è vero delle indagini compiute e dall’istruttoria svolta non è emersa la pie- na prova dell’accordo volto a porre in essere l’illecito sportivo contestato ai soggetti defe- riti, è pur vero che dalla precisa ricostruzione degli elementi e delle circostanze di fatto ef- fettuata è possibile ricavare una serie di indizi univoci, gravi, precisi e concordanti, sui quali è possibile fondare un giudizio di colpevolezza dei soggetti incolpati, il cui grado di probabilità va ben oltre quello della verosimiglianza, avvicinandosi notevolmente a quello della certezza presuntiva. Dal punto di vista fattuale, invero, appare del tutto inverosiile la ricostruzione pro- spettata dalla difesa dei deferiti, in particolare da quelle dell’U.S. E. Zupo, del Melese e dello Zanfagna, non potendosi accedere alla tesi secondo la quale la sostituzione so- spetta sarebbe stato il frutto di una svista dei soggetti presenti sulla panchina della so- cietà, dopo che dalla stessa si era allontanato l’allenatore. Le circostanze riferite dal Commissario di Campo, e quelle ulteriori emerse dagli atti d’indagine computi, convergo- no infatti nella direzione contraria, vale a dire quella della volontarietà della condotta po- sta in essere dai dirigenti dell’U.S. E. Zupo; accertato presuntivamente, in base ai surri- chiamati indizi - gravi, precisi e concordanti - l’elemento soggettivo degli agenti, non può che presumersi ulteriormente, con elevatissimo grado di verosimiglianza, lo scopo della condotta dagli stessi posta in essere, non potendosi reputare, secondo logica e in base all’id quod plerumque accidit, che la stessa fosse diretta unicamente, e peraltro senza motivo alcuno, a danneggiare la propria squadra e dovendosi conseguentemente dare per certo che il fine diretto e precipuo della condotta medesima fosse quello di avvantag- giare l’U.S. Gricignano Calcio. Nei confronti delle parti deferite e chiamate a rispondere a titolo di responsabilità di- retta, quindi, sono emersi concordanti ed univoci elementi di colpevolezza; dell’illecito sportivo compiuto dagli stessi, in guisa delle argomentazioni testè illustrate, deve essere chiamato a rispondere anche chi di tale illecito ha di fatto beneficiato, traendo vantaggio dallo stesso, vale a dire l’U.S. Gricignano Calcio, che a norma dell’art. 9, comma 3, C.G.S. deve essere considerato presunto responsabile dell’illecito stesso, commesso a suo vantaggio da persone estranee alla società. D’altro canto, l’iter logico e motivazionale con il quale la Commissione Disciplinare è pervenuta, nell’impugnata delibera, all’accertamento ed all’affermazione della responsa- bilità dei soggetti deferiti in ordine ai fatti comportanti illecito sportivo loro contestati dalla Procura Federale appare immune da qualsiasi vizio, dovendosi in questa sede accedere alle ricostruzioni in fatto operata dal giudice di prime cure, nonché alle conseguenze, sul piano giuridico, che lo stesso ha tratto dai fatti accertati. In contrario senso, nessuna delle eccezioni sollevate dagli appellanti appare meritevole di accoglimento. Accertata e dichiarata, quindi, la responsabilità, ai diversi titoli in precedenza illustra- ti, di tutti i soggetti deferiti per i fatti loro contestati, costituenti illecito sportivo, questa Commissione d’Appello Federale reputa congrue, in considerazione della gravità dei fatti medesimi e delle conseguenze che dagli stessi sono scaturite, la misura delle sanzioni ir- rogate dalla Commissione Disciplinare a tutti i soggetti deferiti, dovendo tali sanzioni es- sere in questa sede integralmente confermate. Per questi motivi la C.A.F., previa riunione degli stessi, respinge gli appelli come in epigrafe proposti dall’U.S. Gricignano Calcio, dal Sig. Melese Silvio, dal Sig. Zanfa- gna Severino, dall’U.S. E. Zupo e dal Sig. Aquilante Andrea. Ordina incamerarsi le tas- se reclamo.
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