F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04 RECLAMO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZA- ZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2004/2005, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. BAFUNNO COSI- MO DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (De- libera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 06/12/04
RECLAMO A.S.D. CASAMASSIMA AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZA- ZIONE DI PUNTI 2 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2004/2005, PER VIOLA- ZIONE DEGLI ARTT. 2 COMMA 4 E 6 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA; DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AL SIG. BAFUNNO COSI- MO DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER ILLECITO SPORTIVO (De- libera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 14 del 14.10.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 14 ottobre 2004, applicava le seguenti san- zioni: l’inibizione per tre anni al suo allenatore Bafunno Cosimo Damiano e la penalizza- zione di due punti in classifica, per responsabilità oggettiva nell’illecito attribuito al Ba- funno, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, per la violazione degli art. 6 commi 1, 2, 4 e 5 e 2 comma 4 C.G.S., riguardante l’illecito sportivo relativo alla gara A.C. Atletico Andria (successivamente fusasi con l’A.S.D. Casamassima)/U.S. Cerignola del 29.2.2004.
Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Palmisano Francesco, Presidente della A.S.D. Casamassima, richiedendo: “in via principale, l’annul- lamento e la revoca delle sanzioni irrogate; in subordine, la riduzione e dell’entità della sanzione della penalizzazione ad un punto e in via ulteriormente subordinata, la modifica degli addebiti ascritti agli appellanti dando una sanzione per omessa denuncia, nella mi- sura ritenuta equa e di giustizia di minore afflittività”.
Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto il preannuncio del reclamo alla C.A.F. non risulta essere stato comunicato alla Procura Federale, come, espressamente, imposto dall’art. 33 comma 2 lett. a) C.G.S..
Di conseguenza, va disposto l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal- la A.S.D. Casamassima di Casamassima (BA), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S. e del Com. Uff. n. 184/A del 24.5.2004, per omesso invio del preannuncio di reclamo al Procu- ratore Federale. Ordina l’incameramento della tassa.
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