F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO A.S. SANT’ANNA DI ALFAEDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM- MENDA DI e 2.500,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JU- NIORES, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO RE- GIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Re- gionale Veneto – Com. Uff. n. 21 del 17.11.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 13/12/04 APPELLO A.S. SANT’ANNA DI ALFAEDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AM- MENDA DI e 2.500,00 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO JU- NIORES, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO RE- GIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Re- gionale Veneto - Com. Uff. n. 21 del 17.11.2004) La U.S. Sant’Anna d’Alfaedo, ha proposto reclamo avverso la decisione della Com- missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 21 del 17 novembre 2004, con la quale veniva condannata all’ammenda di Euro 2.500,00 per non aver iscritto una formazione juniores al campionato 2004-2005, reso obbligatorio dal- le disposizioni emanate dalla L.N.D. per la corrente stagione sportiva. Sostiene la ricorrente che non doveva essere tenuto conto, nella irrogazione della sanzione, della recidiva mentre invece doveva essere data prevalenza alla circostanza della difficoltà di promuovere il settore giovanile per una società situata in località monta- na e senza servizi di trasporti pubblici adeguati. Ritiene questa Commissione che la impugnata delibera debba essere confermata in quanto i fatti oggetto del deferimento sono pacificamente ammesse dalla società reclaman- te che si è limitata a fornire una generica giustificazione peraltro non documentata. Trattasi di una violazione di carattere formale che non consente nessuna valutazione scriminante e che comporta la prevista aggravante costituita dall’avere la società incriminata già in prece- denza omesso di provvedere all’iscrizione di una squadra al Campionato Juniores. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Sant’Anna di Alfaedo di Sant’Anna di Alfaedo (Verona) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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