F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 21/12/04 ISTANZA PROCURATORE FEDERALE TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPEN- SIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PRESIDENTE DEL CO- MITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIG. PASINI ROBERTO E DEL SEGRETARIO ADDETTO CONTA- BILE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’AT- TIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIGNORA TERLIZZI LORENZA, AI SENSI- DALL’ART. 15 C.G.S.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 24/C del 21/12/04 ISTANZA PROCURATORE FEDERALE TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPEN- SIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PRESIDENTE DEL CO- MITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA SETTORE PER L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIG. PASINI ROBERTO E DEL SEGRETARIO ADDETTO CONTA- BILE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’AT- TIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIGNORA TERLIZZI LORENZA, AI SENSI- DALL’ART. 15 C.G.S. Vista l’istanza del Procuratore Federale in data 16 dicembre 2004; visti gli atti tutti del procedimento; considerato che l’organo requirente ha investito della questione l’Ufficio Indagini; ritenuto che sussistono i presupposti perché i Signori Pasini Roberto, Presidente del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e Terlizzi Lorenza, Segretario addetto contabile del Comitato Regionale Emilia-Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, vengano sospesi, in via cautelare, dall’e- sercizio delle funzioni inerenti alla loro carica, ai sensi dell’art. 15 C.G.S., nelle more che a cura della Procura Federale vengano notificate agli interessati le contestazioni entro e non oltre il 3 gennaio 2005; ritenuto di dover fissare in data 10 gennaio 2005 una riunione per il prosieguo della trattazione, nel merito dell’istanza cautelare, una volta adempiute le suddette formalità; P.Q.M. dispone la sospensione cautelare dei Signori Pasini Roberto e Terlizzi Lorenza da ogni funzione inerente alla carica fino alla decisione nel merito dell’istanza cautelare.
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