F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA POL. LOMBARDIA UNO AVVERSO: LA SANZIONE DELL’INIBI- ZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA BASSI MARINA FINO AL 30.6.2005 ED AL SIG. GATTI MASSIMO FINO AL 30.4.2005, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 94 COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.; L’AMMENDA DI e 500,00 AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SEN- SI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Co- mitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 18 del 5.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO DELLA POL. LOMBARDIA UNO AVVERSO: LA SANZIONE DELL’INIBI- ZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA BASSI MARINA FINO AL 30.6.2005 ED AL SIG. GATTI MASSIMO FINO AL 30.4.2005, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1
COMMA 1 C.G.S. E 94 COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.; L’AMMENDA DI e 500,00 AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SEN- SI DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Co- mitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 5.11.2004)
La società Pol. Lombardia Uno ha presentato reclamo a questa Commissione d’Ap- pello Federale avverso la sanzione dell’inibizione inflitta alla Signora Bassi Marina fino al
30.6.2005 ed al Signor Gatti Massimo fino al 30.4.2005 per violazione di cui agli articoli 1 comma 1 C.G.S. e 94 comma 1 lettera a) N.O.I.F. e avverso l’ammenda di Euro 500,00 in- flitta ad essa reclamante per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 1 comma 1
C.G.S. e dell’art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Fe- derale, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 novembre 2004.
A seguito di una segnalazione dei genitori del giovane calciatore Villa Niccolò rivolta al Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l’Attività Giovanile e Sco- lastica, quest’ultimo la trasmetteva all’Ufficio Indagini F.I.G.C. al fine dell’accertamento dei fatti avvenuti.
Nel dicembre 2003 la Signora Fiammanti, madre del giovane calciatore Villa Niccolò, richiedeva - per motivi logistici e di studio - lo svincolo alla società Lombardia Uno del tes- seramento biennale del figlio (2002-2003/2003-2004); la Signora Bassi, segretario della società, richiedeva dopo una serie di contatti con i genitori, il corrispettivo di X 800,00 per effettuare l’operazione. I genitori assecondando la richiesta della società, corrispondeva- no la somma ed a fronte del pagamento avevano una ricevuta con scritto “quota iscrizio- ne agonistica”.
La Procura Federale, ricevuta la documentazione inerente i fatti sopra descritti, prov- vedeva a deferire la società Lombardia Uno, il Signor Gatti Massimo in qualità di presi- dente e la Signora Bassi Marina come dirigente della società per le violazioni regolamen- tari riportate in epigrafe.
L’appellante sostiene, con brevi memorie, l’esattezza dell’imputazione della ricevuta portata a prova della corresponsione dell’importo, sostenendo che tale prassi scaturireb- be dal regolamento della società stessa, che i genitori del Villa dovevano conoscere fin dal momento dell’iscrizione.
Correttamente, viceversa, la Procura Federale rileva le violazioni regolamentari da imputare alla società Lombardia Uno ed ai suoi dirigenti, per la somma percepita indebi- tamente. Le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare appaiono di giusta commi- surazione.
La Commissione d’Appello Federale pertanto respinge il reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Lom- bardia Uno di Milano. Ordina l’incameramento della tassa.
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