F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE TAORMINA ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 48 del 19.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DEL CALCIATORE TAORMINA ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2005 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA (Delibera della Commis- sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 48 del 19.1.2005) Il calciatore Taormina Rosario, tesserato per la Società A.S.D. Campobello parteci- pante al Campionato regionale d’Eccellenza Sicilia, ha proposto appello avverso la deci- sione della Commissione Disciplinare che gli ha inflitto la squalifica fino al 28.2.2005 (co- me da C.U. n. 48 pubblicata il 20 gennaio 2005), per non essersi presentato alla convoca- zione per la rappresentativa Siciliana Juniores (Torneo Regno delle Due Sicilie). L’appellante ha dedotto, a giustificazione della sua condotta, comunque censurabile, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F. dei motivi familiari che non si ha ragione di ritenere non attendibili. Ritiene quindi questa Commissione che ben si possa ridurre la sanzione inflit- ta, riconducendola nei limiti temporali di quanto già scontato. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal cal- ciatore Taormina Rosario, riduce al 7.2.2005 la sanzione della squalifica inflitta dai primi giudici. Ordina la restituzione della relativa tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it