F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05 RECLAMO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CERBONESCHI GIORDANO FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 41 del 25.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 17/01/05
RECLAMO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CERBONESCHI GIORDANO FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 41 del 25.11.2004)
La società Corneto Tarquinia ha proposto rituale reclamo avverso il pronunciamento del- la Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che rideterminava la sanzio- ne della squalifica, originariamente inflitta fino al 31.12.2007 dal Giudice Sportivo, al calciato- re Carboneschi Giordano, riducendola al 31.12.2006 a seguito di parziale accoglimento.
Sostiene la reclamante che il comportamento del calciatore, seppur deprecabile, non è proporzionalmente rapportabile alla sanzione inflittagli, per la reale venialità del fatto compiuto. L’aver accompagnato la stretta di mano all’arbitro con la mano destra ad un col- po sul dorso della stessa con la sinistra, non ha avuto connotazione di particolare violen- za tale da giustificare la sanzione della squalifica per un periodo superiore ai due anni; la giovane età del calciatore nato nel 1987 avrebbe dovuto portare ad una più mite sanzione nei confronti del calciatore.
Il legale designato, presente al dibattimento, ha proposto verbalmente le motivazioni sopra richiamate.
Il reclamo può essere parzialmente accolto.
Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rima- nendo comunque l’episodio, seppur deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità.
Appare congruo pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al
31.12.2005.
Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Corneto Tarqui- nia di Tarquinia (Viterbo) riducendo la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, fi- no al 31.12.2005. Dispone la restituzione della tassa versata.
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