F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA U.S. UBOLDESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA AI CALCIATORI BOSCHETTO MORENO E PORCELLA CORRADO E DELL’AMMENDA DI X 250,00 INFLITTA AD ESSA RE- CLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05
RECLAMO DELLA U.S. UBOLDESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFI- CA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA AI CALCIATORI BOSCHETTO MORENO E PORCELLA CORRADO E DELL’AMMENDA DI X 250,00 INFLITTA AD ESSA RE- CLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)
La società U.S. Uboldese ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2006 inflitta ai calciatori Boschetto Moreno e Porcella Corrado e dell’ammen- da di Euro 250,00 inflitta ad essa reclamante per quanto avvenuto nel corso gara Saette Casorate/Uboldese del 21.11.2004, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Comunicato Ufficiale n. 25 del 23 dicembre
2004 -, confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo in primo grado.
Il reclamo è inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto la società reclamante ripropone solo motivi di merito e la Commissione d’Appello ai sensi del sud- detto art. 33 C.G.S. non può deliberare come Giudice di 3° grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla U.S. Uboldese di Uboldo (Varese), ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S. Ordina l’in- cameramento della tassa.
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