F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05 RECLAMO DELLA A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIO- NE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13 DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 28/C del 24/01/05
RECLAMO DELLA A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIO- NE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13
DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare pres- so la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)
Con atto del 4.1.2005, l’A. Sora srl proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C del 22.11.2004 e di cui al C.U. n. 115/C del 6 dicembre 2004, con cui era stata inflitta la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso, in relazione alla mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta per i contratti dei calciatori Brillio, Zaccagnini e Tac- cola, che avevano sforato il budget-tipo per singolo contratto.
Preso atto dei motivi proposti a sostegno del ricorso, si osserva quanto segue: il C.U. n. 180 del 2004 espressamente dispone l’applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005; il riferimento all’art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza di questa Commissione, l’osservanza di tutte le disposizioni federali; l’osservazione secondo cui l’infrazione conte- stata attiene alla materia contrattuale, e non sportiva è ininfluente, atteso che la penalizz- zione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare; la rigidità sia precettiva che sanzionato- ria in materia è evidentemente tale che l’interpretazione delle norme de quibus deve riflet- tere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma; conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluente ai fini della sussistenza del- l’infrazione e, conseguentemente, all’irrogazione della sanzione; è evidentemente al di là dell’intento normativo e pertanto inaccoglibile il riferimento a fideiussioni prestate ad altro titolo, atteso che lo scopo della disciplina è quello di predisporre un meccanismo specifico, valido a garantire ciascun singolo contratto in ordine anche alla posizione del giocatore, cosa evidentemente non realizzabile direttamente in forza della presenza di fideiussioni prestate ad altri fini e, comunque, non collegate alla specifica tutela perseguita.
Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l’incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Sora di
Sora (Frosinone) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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