F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05 RECLAMO DELLA A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE COLY FERDINAND ALEX, DELL’INIBIZIONE FINO AL 17.1.2005 DEL DIRIGENTE SIG. ILVANO ERCOLI (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 185 del 23.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 10/01/05
RECLAMO DELLA A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI
e 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.2.2005
INFLITTA AL CALCIATORE COLY FERDINAND ALEX, DELL’INIBIZIONE FINO AL
17.1.2005 DEL DIRIGENTE SIG. ILVANO ERCOLI (Delibera della Commissione Di- sciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 185 del 23.12.2004)
La Società A.C. Perugia propone ricorso avverso la delibera della Commissione Di- sciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 185 del 23 dicembre
2004 che, rigettando il reclamo dell’odierna appellante, confermava le seguenti sanzioni adottate dal Giudice Sportivo: a carico della Società Perugia: ammenda di e 40.000,00 con diffida; a carico del Dirigente Ercoli Ilvano: inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 17 gennaio 2005.
Nel gravame la ricorrente deduce:
a) quanto all’ammenda irrogata alla Società, la mancata considerazione da parte della Commissione Disciplinare delle circostanze attenuanti, costituite dall’attività preventiva posta in essere dalla Società, dalla mancanza di poteri di controllo nei confronti degli spettatori al momento dell’accesso allo stadio, dall’unico e breve contesto in cui si sono svolti i fatti che hanno dato origine alla sanzione ed infine dalla condotta del calciatore av- versario, il quale avrebbe simulato o provocatoriamente accentuato gli effetti del lancio di un petardo in campo. Deduce inoltre violazione delle norme del C.G.S. e carenza di moti- vazione in ordine alla valutazione dell’entità della sanzione applicata, con riferimento a precedenti relativi a fatti analoghi;
b) quanto alla squalifica inflitta al calciatore Coly, l’erronea valutazione della “prova televi- siva a discarico” di cui all’art. 31 A), a4) C.G.S.. A tale riguardo l’appellante rileva che le
immagini televisive, di cui si chiede il riesame da parte della C.A.F., consentirebbero di escludere la responsabilità del Coly in ordine alle condotte addebitate. Le immagini televi- sive evidenzierebbero infatti, per il primo episodio, che il calciatore non ha dato un “pesto- ne” all’avversario ma lo ha semplicemente sfiorato con la punta del piede dal basso verso l’alto, senza alcuna volontà di ledere. La condotta in esame dovrebbe pertanto essere qualificata scorretta e non violenta. Per il secondo episodio dalle immagini televisive, con- trariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non si ricaverebbe alcuna prova di un gesto volontario del Coly idoneo ad indirizzare spruzzi di saliva sul volto del- l’arbitro. Dovendosi escludere la volontarietà del gesto, non desumibile dalle immagini, il fatto che l’arbitro sia stato eventualmente colpito dalla saliva del calciatore non può esse- re qualificato come condotta violenta bensì come accadimento involontario, dovuto esclu- sivamente alla concitazione del “faccia a faccia” svoltosi tra il calciatore ed il direttore di gara;
c) quanto all’inibizione inflitta al dirigente Ercoli, la mancata considerazione da parte della Commissione Disciplinare dell’unicità del contesto in cui si sono verificati gli episodi ascritti all’Ercoli, esauritisi nell’arco di pochissimi minuti ed interpretabili come puro e semplice atto di protesta. Lamenta inoltre l’appellante che sia stata attuata nei confronti dell’Ercoli una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri due casi, asseritamene più gravi, giudicati dal Giudice Sportivo nei Comunicati Ufficiali 176 e 177, nonché rispet- to a decisioni risalenti a precedenti stagioni sportive.
La ricorrente conclude pertanto chiedendo che l’ammenda di e 40.000,00 sia ridotta
“nella misura di giustizia”; che la squalifica del calciatore, previo accertamento che il Coly non ha colpito con un pestone un avversario e non ha colpito intenzionalmente l’arbitro con spruzzi di saliva, sia ridotta nella tipologia e nella quantificazione di cui ai “minimi edittali” e comunque in quelle ritenute di giustizia; che l’inibizione inflitta al dirigente Erco- le sia revocata e sostituita dalla semplice ammonizione o, in subordine, ridotta alla “misu- ra di giustizia”.
La C.A.F. osserva che il ricorso merita parziale accoglimento soltanto per quanto ri- guarda l’entità dell’ammenda inflitta alla Società Perugia. In proposito, non può certamen- te essere disatteso il giudizio di gravità espresso dai primi giudici, tenuto conto che il lan- cio di oggetti da parte di sostenitori del Perugia ha costituito indubbio pericolo per l’incolu- mità delle persone presenti in campo e che la reiterazione dei suddetti lanci ha indotto l’arbitro a disporre l’inversione delle squadre al fine di poter proseguire la gara in condi- zioni di sicurezza. Tuttavia, ritiene questa Commissione che, nel determinare l’entità della sanzione, si debba valutare come circostanza attennuante l’esiguità delle conseguenze lesive dei lanci. Inoltre, trattandosi di responsabilità oggettiva in relazione alla quale le So- cietà rispondono senza colpa dell’operato dei propri sostenitori, la sanzione può essere contenuta in misura minore rispetto a quella irrogata dai primi giudici in considerazione delle misure preventive poste in essere dalla Società Perugia, risultanti dagli atti ufficiali, nonché dell’impossibilità per la stessa di mettere in atto altre forme di controllo e preven- zione, non avendone i poteri.
L’entità dell’ammenda deve pertanto essere ridotta nella misura indicata in dispositivo. Il ricorso è invece infondato e deve essere rigettato con riferimento alle altre sanzioni
oggetto di impugnazione.
Quanto alla squalifica del Coly, essa è fondata su due condotte qualificate dal Giudi- ce Sportivo come violente, la prima volta ad un avversario che si trovava a terra e veniva colpito con un pestone ad una gamba, la seconda indirizzata all’arbitro, nei cui confronti il Coly teneva un prolungato atteggiamento aggressivo, ingiuriandolo e colpendolo al viso con spruzzi di saliva “con un gesto intenzionale delle labbra”.
Rispetto ai descritti episodi la Commissione Disciplinare, su istanza della Società Pe- rugia, ha ammesso la “prova televisiva a discarico” ai sensi dell’art. 31 lett. A), punto a4)
C.G.S., rilevando che ricorrevano i presupposti per l’utilizzazione delle immagini televisive in quanto la stessa era stata richiesta dalla reclamante al fine dichiarato di dimostrare che il calciatore non aveva commesso le infrazioni contestate e pertanto non aveva realizzato alcuna condotta connotata di violenza. La visione delle immagini prodotte non è stata pe- rò tale, come si legge nella motivazione della delibera impugnata, da smentire la ricostru- zione e la valutazione dei fatti operata dal direttore di gara. In altri termini, le immagini te- levisive utilizzate non hanno dimostrato che il tesserato non ha “in alcun modo commes- so” le infrazioni addebitategli.
In particolare, con riferimento al primo episodio, la Commissione Disciplinare ha con- fermato che dalle immagini televisive risulta in modo pacifico e non contestabile che il Coly abbia colpito volontariamente il calciatore avversario che si trovava a terra, tenendo quindi una condotta che integra un fatto violento. Relativamente all’episodio dello sputo, i primi giudici hanno rilevato che le immagini televisive non offrono alcun elemento contra- stante con la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro, documentando un pro- lungato comportamento aggressivo del Coly nei confronti del direttore di gara, concretiz- zatosi nel proferimento a distanza ravvicinata di concitate esternazioni verbali accompa- gnate da una fuoriuscita salivale che colpiva l’arbitro. Nessun elemento si ricava dalle im- magini televisive, che possa escludere l’intenzionalità del gesto e costituire pertanto la prova che il Coly non ha “in alcun modo commesso l’infrazione”.
Le censure mosse dall’appellante alle argomentazioni della Commissione Disciplina- re, si risolvono quindi una diversa interpretazione delle immagini televisive e nella richie- sta di nuova visione delle stesse da parte della C.A.F.. Sostiene infatti l’appellante che la corretta “lettura” delle immagini avrebbe dovuto portare alla conclusione che il Coly non ha posto in essere alcuna condotta “violenta” avendo commesso nel primo caso (quello del pestone) un atto semplicemente “scorretto” e nel secondo (quello dello sputo) un ge- sto non intenzionale.
Ritiene questa Commissione che tali censure siano infondate. In particolare non è accoglibile l’istanza di una nuova visione delle immagini televisive, essendo stato accerta- to dalla Commissione Disciplinare, con motivazione circostanziata ed immune da vizi logi- ci, che le predette immagini non offrono al giudicante alcun elemento oggettivo tale da di- mostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione. È stata quindi ac- certata l’insussistenza di un presupposto imprescindibile per l’utilizzazione delle immagini televisive a discarico da parte degli organi disciplinari, ai sensi dell’art. 31 lett. A), punto a4) C.G.S..
Ne consegue l’inammissibilità dell’istanza di nuova visione delle immagini volta, come nel caso in esame, a dimostrare che le infrazioni contestate sarebbero state commesse dal tesserato con modalità diverse da quelle riportate nei referti degli uffi- ciali di gara.
La decisione della Commissione Disciplinare è pertanto immune da censura e deve essere confermata.
Ad analoghe conclusioni si deve pervenire riguardo alla inibizione inflitta al dirigente Ercoli Ilvano. Sono prive di fondamento le censure mosse dall’appellante alla qualificazio- ne della condotta dell’Ercoli (essendo stato contestato al dirigente nei precedenti gradi del procedimento un comportamento di irrisione e non di ingiuria nei confronti dell’arbitro) ed alla durata del comportamento stesso (risulta dagli atti ufficiali che le infrazioni si pro- trassero dal 37° del secondo tempo sino al termine della gara, ad ogni decisione dell’arbi- tro, quindi in un lasso di tempo non certo trascurabile).
La motivazione della delibera impugnata è pertanto ineccepibile anche in punto di determinazione dell’entità della sanzione, cosicché nessun rilievo può essere attribuito al- la pretesa disparità con precedenti decisioni, relative a fattispecie connotate di corcostan- ze e modalità diverse rispetto a quella in esame.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra presen- tato dalla A.C. Perugia di Perugia, riduce ad X 25.000,00 la sanzione dell’ammenda già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.
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