F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 22/10/04 APPELLO DEL CALCIATORE DI CORCIA SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA PER N. 3 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 63/C del 20.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 22/10/04 APPELLO DEL CALCIATORE DI CORCIA SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DEL- LA SQUALIFICA PER N. 3 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 63/C del 20.10.2004) Il calciatore Sergio Di Corcia della S.C. Pro Vasto srl ha proposto reclamo avverso delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 63/C del 20 ottobre 2004 con la quale, in parziale accoglimento del ricorso re- lativo alla squalifica per quattro giornate effettive di gara inflittegli dal Giudice Sportivo per i fatti avvenuti durante la partita Morro d’Oro/Pro Vasto del 3.10.2004, la squalifica stessa veniva ridotta a tre giornate di gara. Si assume nel ricorso la contraddittorietà della decisione della Commissione Discipli- nare che, pur escludendo la ipotesi della “particolare violenza” ha poi ritenuto di applicare una sanzione comunque pesante rispetto a precedenti casi analoghi. Rileva questa Commissione d’Appello che non è consentito in questa sede procede- re a nuovo esame dei motivi di fatto che, sulla base del referto arbitrale e degli atti ufficia- li, ha portato alla determinazione impugnata. Il ricorso alla C.A.F., infatti, come disposto dall’art. 33.1 C.G.S., non deve avere ad oggetto un riesame delle circostanze di fatto, bensì solo motivi di legittimità. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal calciatore Di Corcia Sergio, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it