F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04 RECLAMO TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARAN- TO/CAVESE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 21/C del 29/11/04
RECLAMO TARANTO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TARAN- TO/CAVESE DEL 17.10.2004 E LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI QUATTRO GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 88/C del 10.11.2004)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in data 19.10.2004, infligge- va al Taranto Calcio, per responsabilità oggettiva, le sanzioni della perdita della gara Taran- to/Cavese del 17.10.2004, con il punteggio di 0-3 (stessa sanzione veniva inflitta alla Ca- vese) e dell’obbligo della disputa di quattro gare effettive a porte chiuse, per il comporta- mento gravemente scorretto e violento dei suoi sostenitori, nel corso della predetta gara.
Osserva, tra l’altro, il Giudice Sportivo: “(i predetti sostenitori) hanno dato luogo a scontri con le forze dell’ordine di notevoli proporzioni e ad atteggiamenti di straordinaria capacità of- fensiva, manifestatisi con il continuo e fitto lancio di sassi, cemento armato, spranghe di ferro ed altri oggetti, tutti idonei a cagionare a ciascuna delle persone che si trovavano sul terreno di gioco, nonché a quelle poste nei vari settori dello stadio, gravi lesioni personali... Di fronte a tale gravissima e persistente situazione, il direttore di gara si determinava a dichiarare defini- tivamente intercorro l’incontro al 28° minuto del primo tempo, consapevole, altresì, della cir- costanza che anche fuori dallo stadio si stavano verificando altri incidenti (tanto che insieme ai colleghi poteva lasciare, dopo circa un’ora e sotto scorta della polizia, l’impianto sportivo)”. Avverso questa decisione il Taranto Calcio proponeva reclamo alla Commissione Di- sciplinare, richiedendo, con una serie di motivi in fatto e in diritto: 1) la revoca della delibe- ra della Commissione Disciplinare “per falsa applicazione di norme del C.G.S. e contrad- dittoria e carente motivazione. Per l’effetto, in via preliminare, dichiarare nulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo, per violazione dell’art. 24 C.G.S.; in ogni caso, disporre la ripetizione della gara Taranto/Cavese”; 2) in subordine, la riduzione “da quattro a due del-
le giornate di obbligo al Taranto di giocare le partite in casa a porte chiuse”.
La Commissione Disciplinare, preliminarmente, respingeva l’eccezione procedurale circa la delibera assunta dal Giudice Sportivo, per presunta violazione dell’art. 24 C.G.S., per i motivi sui quali tornerà in seguito.
Nel merito, confermava la decisione del primo giudice, ritenendo “equa e proporzio- nata alla gravità dei fatti la sanzione della perdita della gara” e la durata dell’obbligo della disputa di gare casalinghe a porte chiuse.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare il curatore del fallimen- to del Taranto Calcio proponeva ricorso alla C.A.F., anche in questo caso, con una serie di motivi in fatto e in diritto.
L’appello, in punto di responsabilità, è infondato e non può essere accolto.
La motivazione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e i motivi di ap- pello non inficiano questa conclusione.
La ricorrente riproponeva, anche in questa sede, l’eccezione procedurale, ex art. 24
C.G.S., della quale si è detto in precedenza.
È pacifico che, come sostenuto dalla ricorrente, nonostante il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo, presentato entro 24 ore dalla disputa della gara, il primo giudice giu- dicava sui fatti in esame, con delibere del 19.10.2004, senza attendere le motivazioni del predetto ricorso.
Il Taranto Calcio sostiene che si è verificata, in quella sede, una lesione del principio del contraddittorio “in quanto è stato messo nell’impossibilità di difendersi, davanti al Giu- dice Sportivo, rappresentando le proprie argomentazioni idonee ad evitare o, almeno, a ri- durre le sanzioni”. In sostanza ritiene che gli sia stato sottratto un grado di giudizio.
Questa Commissione, premessa la delicatezza della questione in punto di diritto, ri- tiene che, nel caso concreto sottoposto al suo esame, tenuto conto della notevole gravità degli episodi di violenza contro le forze dell’ordine, vagliati dal Giudice Sportivo e della necessità di predisporre, all’esito della decisione, con urgenza, quanto necessario alla re- golare prosecuzione del campionato, possa essere condivisa la decisione della Commis- sione Disciplinare.
Una volta istauratosi il procedimento d’ufficio davanti al Giudice Sportivo, il reclamo del Taranto Calcio va considerato pleonastico (lo si ripete, avuto riguardo, soprattutto, alla specifica “regiudicanda”) e la sua mancata valutazione non integra l’eccepita nullità.
Per completezza, deve essere, anche, considerato che i diritti di difesa, in qualche modo, affievoliti davanti al Giudice Sportivo, sono stati esercitati a trecentosessanta gradi davanti alla Commissione Disciplinare.
Passando al merito, preliminarmente, va osservato che il procedimento può essere definito senza la necessità di esaminare la video cassetta con “la riproduzione degli inci- denti”, mezzo di prova, peraltro, non ammissibile in questa sede.
La difesa sostiene, poi, che non vi erano le condizioni perché l’arbitro decidesse la sospensione anticipata della gara.
Il rilievo non può essere condiviso.
La Commissione Disciplinare ha evidenziato, correttamente, che gli atti ufficiali met- tono in risalto incidenti “gravi, reiterati e probabilmente, premeditati, che rendono, del tut- to, giustificate le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare, del tutto, plausibile la sospensione definitiva della gara assunta dall’arbitro”.
I motivi di appello non superano questa conclusione.
La stessa ricorrente afferma, lealmente, di “avere il dovere morale, prima ancora che giuridico, di condannare simili episodi, purtroppo frequenti nei nostri stadi”.
Per il resto ci si limita a sostenere che gli incidenti “non hanno interessato il terreno di gioco, ma solo gli spalti... e che la gara si è svolta in perfetta regolarità ed il lancio di oggetti ha interessato soltanto le tifoserie”.
Dell’obiettiva diversità dello svolgimento dei fatti si è detto, esaminando la puntuale motivazione della Commissione Disciplinare e non è il caso di ripetersi.
La tesi difensiva che “non si sono verificati fatti, che a parere dell’arbitro, potevano apparire pregiudizievoli della sua incolumità e di quella degli atleti impegnati nel terreno di gioco” è una congettura, sprovvista di elementi di riscontro.
La responsabilità concorrente della Cavese (separatamente sanzionata) non diminui- sce il grado di responsabilità del Taranto Calcio.
Passando alla quantificazione delle sanzioni, la Commissione ritiene che una valuta- zione globale della vicenda renda più adeguata all’effettivo grado di lesione del bene giu- ridico la riduzione della sanzione dell’obbligo di disputare gare interne a porte chiuse da quattro a tre gare effettive (sanzione inflitta anche alla Cavese).
In questo senso l’appello della ricorrente deve essere accolto.
La decisione della Commissione Disciplinare va confermata nel resto. Consegue la restituzione della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come suesposto dal Taranto Calcio di Taranto, riduce a n. 3 gare effettive a porte chiuse la sanzione già inflitta dai primi giudici.
Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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