F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 22/10/04 APPELLO DELLA A.C. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUA- LIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CINETTI FABIO E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CORTINOVIS ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 15.10.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 14/C del 22/10/04 APPELLO DELLA A.C. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUA- LIFICA PER N. 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CINETTI FABIO E PER N. 3 GARE AL CALCIATORE CORTINOVIS ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 42 del 15.10.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubbli- cata sul Comunicato Ufficiale n. 42 del 15 ottobre 2004 (che confermava la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 6 ottobre 2004) infliggeva ai calciatori Cinetti Fabio e Cortinovis Alessandro, tesserati dell’A.C. Città di Lecco, le sanzioni rispettive di cinque e tre giornate di squalifica per comportamenti violenti ed of- fensivi, nei confronti del direttore di gara (il primo) e di un calciatore avversario (il secon- do) tenuti nel corso della gara Oggiono/Città di Lecco del 3.10.2004. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione il Presi- dente dell’A.C. Città di Lecco con una serie di motivi. Va preliminarmente osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 lettera d) C.G.S., in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio. Va disposto l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Città di Lecco di Lecco, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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