F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05 RECLAMO DELLA A.S. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBI- ZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. APREA GENNARO, PRESIDENTE DELL’A.S. CITTÀ DI LECCO, E QUELLA DELL’AMMENDA DI X 1.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interre- gionale – Com. Uff. n. 80 del 17.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 07/02/05
RECLAMO DELLA A.S. CITTÀ DI LECCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBI- ZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. APREA GENNARO, PRESIDENTE DELL’A.S. CITTÀ DI LECCO, E QUELLA DELL’AMMENDA DI X 1.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2
COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interre- gionale - Com. Uff. n. 80 del 17.12.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava con l’ammenda di eu- ro 250,00 l’A.C. Città di Lecco per aver una persona qualificatasi come Presidente della Società, prima dell’inizio della gara Città di Lecco/Solbiatese del 12.9.2004 rivolto al Com- missario di Campo espressioni offensive ed irriguardose, nonché per identico comporta- mento del pubblico durante lo svolgimento della gara (C.U. n. 26 del 15 settembre 2004).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 34 dell’1 ottobre 2004) rigettava il reclamo presentato dalla Società Città di Lecco, irrogava in luo- go della sanzione di euro 250,00 la sanzione di euro 700,00 di ammenda e disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue determinazioni in ordine al com- portamento del Presidente della società di Lecco, individuato in Gennaro Aprea.
A seguito di deferimento della Procura Federale a carico di Aprea Gennaro per viola- zione dell’art. 1.1 C.G.S. e della società Città di Lecco per violazione dell’art. 2.4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale (C.U. n. 80 del 17 dicembre
2004), esaminato il supplemento di referto del Commissario di Campo, riteneva scorretto il comportamento del Presidente della Società Città di Lecco che, in violazione dei princi- pi di lealtà, correttezza e probità, rivolgendosi al Commissario di Campo con le seguenti espressioni: “Cosa volete a casa mia? Lei sta facendo uno spettacolo! Sono stufo!”... “Ah è della Lega eh? Tanto meglio! Io a casa mia faccio entrare chi voglio! Piuttosto vada via lei, se ne vada in tribuna e non si facci vedere più!...”
Sanzionava l’Aprea con mesi 4 di inibizione e, per responsabilità diretta ex art. 2.4
C.G.S., la società Città di Lecco con l’ammenda di euro 1.000,00.
Ricorrevano a questa Commissione d’Appello Federale l’Aprea e la società Città di Lecco sostenendo come il comportamento tenuto dall’Aprea non potesse essere ritenuto offensivo, irriguardoso o scorretto, ma si potesse configurare come scortesia non rive- stendo peraltro le frasi usato né una minaccia né un’offesa.
Chiedeva pertanto la revoca delle sanzioni adottate ed in subordine la riduzione delle stesse, al presofferto per l’Aprea e all’ammenda di euro 100,00 per la società.
L’appello è infondato e va respinto.
Incontestate le frasi usate e l’atteggiamento tenuto dall’Aprea (il quale ha ammesso di aver usato le espressioni così come riportate dal Commissario di Campo), va eviden- ziato come il comportamento complessivo tenuto dall’Aprea, Presidente della Società Cit- tà di Lecco, e quindi massimo organo rappresentativo della società, e le espressioni usa- te siano scorrette, irriguardose e beffarde e si sostanziano in una inammissibile discono- scimento dello stesso ruolo dell’organo della Federcalcio, nella fattispecie rappresentato dal Commissario di Campo il quale, in modo urbano e corretto stava svolgendo il proprio mandato: con ciò integrandosi il dettato di cui all’art. 1.1 C.G.S..
Conseguentemente ne discende la responsabilità diretta della società ex art. 2.4
C.G.S..
In relazione all’episodio, al suo evolversi, alla qualifica rivestita dall’Aprea ed al suo continuativo comportamento antisportivo eque appaiono le sanzioni così come commina- te dalla Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo della A.S. Città di Lecco di Lecco ed ordina l’incameramento della tassa reclamo versata.
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