COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 12/Stagione sportiva 2005/2006 – Deferimento da parte della Procura Federale del tesserato Ciagli Marino per violazione del disposto del primo comma dell’art. 1 del C.di G.S., nonché della A.S. Olimpia Firenze per la conseguente responsabilità oggettiva (ascrivibile ex art. 2, commi 2 e 3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 25 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 12/Stagione sportiva 2005/2006 - Deferimento da parte della Procura Federale del tesserato Ciagli Marino per violazione del disposto del primo comma dell’art. 1 del C.di G.S., nonché della A.S. Olimpia Firenze per la conseguente responsabilità oggettiva (ascrivibile ex art. 2, commi 2 e 3). Con decisione pubblicata sul C.U. n° 40 in data 25/3/2005 questa Commissione, a chiusura del dibattimento instaurato a seguito del deferimento indicato in premessa, riteneva doversi procedere ad ulteriore attività istruttoria e trasmetteva gli atti all’Ufficio Indagini, chiedendo che i fatti addebitati al tesserato Ciagli Marino ed alla A.S. Olimpia Firenze venissero accertati alla luce delle norme del Codice di Giustizia Sportiva. Si chiedeva, altresì, che si appurasse la esistenza di eventuali, ulteriori, possibili coinvolgimenti nella vicenda di altri tesserati o Enti affiliati. Con nota n. 421 IP / fda, in data 19 settembre c.a., l’Ufficio Indagini, in adempimento alla richiesta posta, trasmetteva apposita relazione. Convocate le parti per la data odierna si sono costituiti: per la Procura Federale, l’Avvocato Roberto Lombardi, Sostituto; per il tesserato Marino Ciagli l’avvocato Federico Albino, come da mandato già depositato in atti; e per la A.S. Olimpia Firenze l’Avvocato Giuseppe Triarico che deposita il relativo mandato. Il Presidente della Commissione dichiara aperto il dibattimento precisando essere stata depositata, da parte della difesa, ulteriore memoria. Detto atto viene messo a disposizione del rappresentante della Procura Federale al quale viene data la parola. L’avvocato Lombardi premette di opporsi al deposito della memoria, perché estranea all’attività dell’U.I.. In ordine al deferimento conferma come sia assolutamente provata la responsabilità sia del Ciagli che, di conseguenza, della Società in ordine ai fatti addebitati, come acclarato dalle risultanze dell’Ufficio Indagini.. Di conseguenza richiama le considerazioni e le conclusioni già espresse dalla Procura nel corso del precedente dibattimento aggiungendo che nessuna motivazione può giustificare il comportamento del Ciagli. A conclusione reitera le richiesta di condanna chiedendo l’applicazione dell’inibizione per anni due al tesserato Ciagli Marino e dell’ammenda di euro 2.500,00 alla società A.S. Olimpia Firenze. In difesa del Ciagli prende la parola l’Avv. Albini il quale rileva delle contraddizioni nelle dichiarazioni rese all’U.I. rispetto all’atto di querela: cita ad esempio la motivazione addotta dal figlio calciatore a giustificazione della richiesta di svincolo che in una sede è ricondotta a motivi di carattere logistico, nell’altra al desiderio di approdare ad una squadra dove giocavano alcuni amici. Osserva che l’articolo 107 delle NOIF concede alle società di rifiutare lo svincolo al calciatore il che costituirebbe una indubbia violazione delle aspettative dello stesso. Riafferma che la società non ha inteso conseguire una somma di denaro in dispregio alla normativa vigente, tanto che ha tentato di convincere il calciatore a rimanere fino alla fine della stagione, suggerendo, in alternativa, di far giungere presso la società Olimpia un calciatore proveniente dalla società presso la quale egli voleva recarsi. Richiama, ancora, il danno economico che sarebbe derivato alla società per effetto dello svincolo anticipato con la perdita del premio di preparazione, circostanza che ha indotto il Ciagli a richiedere “ un equo indennizzo”, la cui consistenza è comunque irrisoria, volto solo a coprire, parzialmente, le spese sostenute per il tesseramento e l’allenamento del calciatore. In conseguenza della scarsa rilevanza della questione chiede in ipotesi applicarsi una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura Federale, tenendo conto anche delle conseguente di carattere complementare che possono scaturire. Viene chiesto al signor Ciagli se le liste di svincolo erano state firmate dal Presidente in bianco o già compilate: a.d.r. esse erano già compilate in quanto il Presidente il giorno della consegna era assente. Per la A.S. Olimpia l’avvocato Triarico si associa, stante la posizione oggettiva della società, alle richieste formulate dall’avvocato Albini. Rileva che dalla risposta data poco prima dal Ciagli viene meno uno dei presupposti su cui si basa l’accusa della Procura. Chiusa la fase dibattimentale la C. D. passa alla decisione. A tal fine premette di non potere acquisire quale prova la memoria depositata in data 18 novembre u.s. rilevando come essa contenga i verbali di indagini difensive effettuate presso lo studio dell’avvocato difensore. La Commissione, oltre a condividere l’assunto della Procura, ricorda come essa abbia disposto la sospensione del precedente procedimento ritenendo doversi acquisire, ai fini del giudizio sportivo, i dati e gli elementi emergenti dagli accertamenti effettuati dall’Organo di indagine della Federazione. Ha altresì ritenuto doversi attribuire, come espressamente affermato con la precedente delibera, il carattere di semplice testimonianza alle risultanze della Polizia Giudiziaria, non ancora sfociate in un provvedimento giurisdizionale avente carattere definitivo e comunque in ossequio al disposto dell’art. 27 delle N.O.I.F. Passando all’esame del fatto la C.D. osserva che per quanto concerne il capo di incolpazione a carico del D.S. Ciagli Marino esso risulta pacificamente ammesso sia dallo stesso tesserato che dalla difesa, la quale attribuisce alla richiesta il carattere di “equo indennizzo” per i costi sostenuti fin a quel momento nell’addestramento del calciatore. La richiesta di denaro è quindi avvenuta ed è ininfluente, in ogni caso, la motivazione che l’ha determinata, risultando comunque che essa si pone in evidente violazione delle norme che regolano l’attività della L.N.D.. Non risulta infatti consentito alle società richiedere denaro a titolo di risarcimento per il mancato raggiungimento del premio di preparazione, né quale rimborso per il materiale sportivo messo a disposizione. Ancor più grave è la richiesta di denaro effettuata per “l’acquisto di altro calciatore”, non essendo consentito in questa Lega alcun acquisto. Fondata, quindi, la denuncia del Naldini padre cui non può che seguire la condanna del Ciagli. Ad ulteriore aggravamento della posizione di quest’ultimo si rileva che egli aveva già in precedenza, al momento del tesseramento, dichiarato la disponibilità a concedere nel mese di dicembre lo svincolo del giovane calciatore senza porre in proposito alcuna condizione di carattere economico. Per quanto riguarda la Società appare del tutto inverosimile che essa non fosse a conoscenza di quanto stesse accadendo. La posizione del Presidente, Nati Rinaldo, il quale nega di essere stato a conoscenza dei fatti, viene contraddetta dalla affermazione del Ciagli il quale ha dichiarato all’U.I. “ di aver parlato con altri dirigenti della Società , compreso il Presidente, della richiesta di svincolo…. Il Nati ha affermato, sempre in sede di indagine sportiva, “ di non saper nulla a proposito della richiesta fatta dal predetto calciatore di svincolarsi dalla Società e di esserne venuto a conoscenza solo dopo l’arresto del Ciagli.”, dichiarazione che contrasta anche con il fatto che la lista di svincolo risultava firmata dallo stesso presidente in data precedente al giorno 17 dicembre, stante la sua assenza in tale data, Nessun interesse, peraltro, poteva aver il Ciagli a coinvolgere i dirigenti della Società una volta ammesso, innanzi questa Commissione, di aver effettuato la richiesta, ancorché a titolo di indennizzo. Né appare credibile che la Società, e per essa il Presidente, non fossero a conoscenza di quanto accedeva al proprio interno date le possibilità che aveva il Ciagli di promettere e contrattare.. E’ sufficiente a tal fine ricordare la proposta fatta al calciatore Naldini di rimborsare la benzina pur di poterlo tesserare. Altrettanto rilevante appare ancora la dichiarazione del Ciagli il quale, nel momento in cui effettua la richiesta di € 300,00 a Naldini Roberto, afferma che la somma era necessaria per l’acquisto di un altro calciatore. Ciò significa che la Società è usa ad una certa disinvoltura di carattere finanziario nei confronti dei calciatori, anche laddove esiste un divieto normativo. P.Q.M. La C.D. delibera di infliggere la inibizione di anni uno al dirigente Ciagli Marino per violazione dell’articolo 1 del C.G.S.. Per conseguente responsabilità oggettiva infligge l’ammenda di euro 2.500,00 alla società A.S. Olimpia Firenze.
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