COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 03/06-sa. Deferimento di PIRAS GIOVANNI, tesserato per il C.R.A. Toscana, per art. 1, comma 1 Codice di G.S..-

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 20 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE 03/06-sa. Deferimento di PIRAS GIOVANNI, tesserato per il C.R.A. Toscana, per art. 1, comma 1 Codice di G.S..- Con atto di contestazione del 11 agosto 2005, il Presidente della Commissione Disciplinare LND - CRT, recepito l´atto formale di incolpazione della Procura Federale, ha disposto il deferimento del PIRAS GIOVANNI per rispondere della violazione dell´art. 1 C. di G. S. per avere egli, in occasione della gara DON BOSCO - "Alta Versilia" del 22 gennaio 2005, nella quale svolgeva funzioni tecniche ufficiali, pesantemente offeso la madre del calciatore dell´Alta Versilia, Rosi Simone .Convocato dinanzi a questa C.D. in data 21 ottobre 2005 - dopo un rinvio per assenza del medesimo tesserato - per la trattazione del caso, non si presentava il tesserato deferito, mentre il Rappresentante della Procura Federale chiedeva affermarsi la responsabilità del soggetto ed irrogarsi al medesimo la sanzione di un mese di squalifica, da scontarsi alla avvenuta espiazione della precedente sanzione, già irrogata dagli Organi della Giustizia di appartenenza .E´ certo, così come rappresentato dalla contestazione, l´effettivo verificarsi della vicenda in parola e l´attribuibilità all´ incolpato di specifica responsabilità, così come a lui imputata. Ciò in ragione del chiaro esposto del Presidente della Società "Alta Versilia", il quale recepita la frase gravemente ingiuriosa del tesserato, volta dal campo all´indirizzo di una spettatrice, madre di un giovane calciatore della propria società - quest´ultima a sua volta promotrice di una segnalazione all´Organo di appartenenza del PIRAS - ha inteso segnalare il censurabilissimo atteggiamento posto in esser da un soggetto preposto fisiologicamente alla disciplina ed al rispetto delle regole. La vicenda è stata supportata dalla raccolta di plurime testimonianze, univoche tra loro, e non di meno dalla ammissione di responsabilità del medesimo PIRAS, come riepilogato nella relazione svolta dal rappresentante dell´Ufficio Indagini, in esito alla relativa istruttoria. La perdurante assenza dell´interessato dinanzi a questo Collegio non ha apportato alcuna linea difensiva diversa, peraltro già estrinsecata in altra sede, come detto con ammissione del fatto.Deve ulteriormente darsi atto che per la stessa vicenda, ed in ordine alla stessa incolpazione, il PIRAS è già stato sanzionato dagli organi di Giustizia domestica, occupatisi per deferimento diretto secondo la normativa disciplinare di settore, con la irrogata inibizione, resa con provvedimento del 11 maggio 2005, fino al 28 febbraio 2006.-Quale tesserato F.I.G.C. , soggiace anche alle regole generali del Codice di Giustizia Sportiva, ciò che legittima il deferimento attuale ed il presente momento disciplinare ulteriore. La gravità significativa della condotta, assolutamente in dispregio dei primari doveri a cui il tesserato è chiamato nello svolgimento dei suoi compiti, ma, non di meno, la serena ammissione di responsabilità, con presa d´atto del proprio errore, dovuto al momentaneo stress agonistico ( e forse, a qualche ingiuria subita, ciò che, ovviamente, non apporta alcuna giustificazione alla condotta conseguente), depone per l´adozione di sanzione di proporzionata entità, che si stima equo, fissare in mesi uno di inibizione, da scontarsi dalla data 28 febbraio 2006, ed in ragione appunto della afflittività già dispiegata dalla sanzione adottata nella prima sede. P.Q.M. Dichiara la responsabilità di PIRAS GIOVANNI, tesserato del CRA Toscana, in ordine alla contestazione di cui in rubrica e applica al PIRAS la inibizione per mesi uno, con decorrenza dalla data del 28 febbraio 2006.-
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