COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: U.S.D. Petrosino del calciatore Yusuf Umar Kumbi – Proc. n° 64/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 23/11/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico: U.S.D. Petrosino del calciatore Yusuf Umar Kumbi – Proc. n° 64/A – La Presidenza del Comitato Regionale, a seguito di quanto comunicato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. -, ha deferito al giudizio di questa Commissione Disciplinare quanti in epigrafe indicati per mendace dichiarazione rilasciata dal calciatore deferito in ordine alla non sussistenza di vincolo come tesserato per Federazioni Estere; Contestato formalmente l’addebito alle parti deferite è stata comunicato l’udienza in esame e decisione del caso; Nelle more il calciatore interessato ha prodotto memoria difensiva con la quale sostiene di non avere mai dichiarato il falso in ordine alla sua richiesta di tesseramento per la F.I.G.C.. La contestazione nasce da una errata iniziale comunicazione della Federazione Calcio Nigeria quando ha dichiarato che il calciatore di che trattasi era già vincolato con tesseramento presso la stessa “Nigeria Football Association”. Successivamente la predetta Federazione Nigeriana, con nota dell’8.11.2005, acquisita agli atti, ha chiarito definitivamente lo “status” del calciatore deferito certificando che la precedente lettera di attestazione, trasmessa in data 20.10-2005, era inesatta. All’udienza dibattimentale è presente assistito e difeso dall’Avv. Marco Sabato che, in buona sostanza, ha ribadito quanto contenuto nella memoria difensiva; Dalle risultanze degli atti processuali emerge che il calciatore Yusuf Umar Kumbi non è stato mai vincolato, con relativo tesseramento, con la Federazione Nigeriana, Pertanto è facultato a richiedere tesseramento con la F.I.G.C. Alla luce di quanto sopra evidenziato il deferimento in esame è privo di ogni efficacia nel merito, determinando in materia la non sussistenza degli addebiti contestati; Ciò osservando, DELIBERA: dichiararsi non luogo a procedere a carico della U.S.D. Petrosino e del calciatore Yusuf Umar Kumbi; la presente delibera va notificata alle parti deferite, alla Nigeria Football Association, nonché alla segreteria della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. – unitamente a copia degli atti processuali acquisiti, per le determinazioni da adottare unitamente all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.
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