COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società: A.S. Passo di Rigano (PA) e calciatore Collura Leonardo per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. 65/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 9/12/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Deferimento a carico Società: A.S. Passo di Rigano (PA) e calciatore Collura Leonardo per violazione art. 1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento – Proc. 65/A – Con nota del 14.11.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito la Società A.S. Passo di Rigano per avere richiesto il tesseramento del calciatore Collura Leonardo, e questi per avere sottoscritto la relativa richiesta, malgrado fosse già tesserato per altra Società, la A.S. Atletico Calcio a 5 di Palermo; La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito e fissata l’udienza di trattazione e decisione per il giorno 22.11.2005, celebratosi nella contumacia dei deferiti, osserva che il presente procedimento si appalesa fondato alla luce degli atti in possesso del Comitato, dai quali si evince incontestabilmente che il calciatore Collura Leonardo, tesserato per l’A.S. Atletico Calcio a 5 del 23.8.2005, non poteva sottoscrivere altra richiesta di tesseramento. Pertanto, gli odierni deferiti vanno ritenuti responsabili delle violazioni loro ascritte, ed in particolare di quella dell’art. 1, C.G.S. che fissa i principi di lealtà e probità cui tutti i tesserati devono ispirarsi; P.T.M. DELIBERA: in accoglimento del deferimento come sopra proposto, di infliggere alla A.S. Passo di Rigano l’ammenda di Euro 300,00 (trecento euro); di infliggere al calciatore Collura Leonardo la squalifica a tutto il 30 aprile 2006. Si comunichi, a cura della Segreteria del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it