COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico delle Società: Pol. Emanuele Armaforte, A.S. Atletico Militello, C.C.D. Belpasso, A.S.D. Casteltermini, A.S.D. Cianciana 2000, A.S. Città di Manforte, A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, M.A.S.T., Favignana, Interland Madonne, Pol. Junior Vittoria, Mediterranea Nizza, A.S. Mondial Sporting Club, A.S.D. Mussomeli, Pol. Pro Mazara, A.S.D. Pro Mende Calcio, U.S. Saponara, A.S.D. Siculiana – per violazione art. 40, p. 1) Reg. L.N.D. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 19/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico delle Società: Pol. Emanuele Armaforte, A.S. Atletico Militello, C.C.D. Belpasso, A.S.D. Casteltermini, A.S.D. Cianciana 2000, A.S. Città di Manforte, A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla, M.A.S.T., Favignana, Interland Madonne, Pol. Junior Vittoria, Mediterranea Nizza, A.S. Mondial Sporting Club, A.S.D. Mussomeli, Pol. Pro Mazara, A.S.D. Pro Mende Calcio, U.S. Saponara, A.S.D. Siculiana – per violazione art. 40, p. 1) Reg. L.N.D. in riferimento all’art. 1 C.G.S. – Proc. n° 19/A – Con singole note del 07.10.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito le Società in oggetto, per avere inserito in distinta di gara il nominativo di un tecnico, permettendogli l’accesso in panchina senza averne richiesto il preventivo tesseramento. La Commissione Disciplinare, contestato ritualmente l’addebito, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 25.10.2005, celebratasi nella contumacia delle deferite; Attesa la natura documentale del presente procedimento, in assenza di note difensive, va ritenuto fondato il proposto deferimento alla luce degli atti in possesso del Comitato deferente, anche se in forma più graduata, atteso che la Segreteria del Comitato ha comunicato che le medesime Società, nelle more del presente procedimento, hanno, sebbene con notevole ritardo rispetto ai termini di Regolamento, inviato le relative richieste di tesseramento del tecnico. Tale comportamento fa si che le odierne deferite devono rispondere della meno lieve violazione che può essere rubricata “per ritardato inoltro alla richiesta di tesseramento del tecnico abilitato alla conduzione della prima squadra”. Per tali motivi, ritenuto che la fattispecie in esame integra la violazione dell’art. 40 Reg. L.N.D. (anche se in forma attenuata) , in riferimento all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva che fissa i principi di lealtà sportiva ai quali tutti i tesserati devono ispirarsi; DELIBERA: di infliggere alle Società in oggetto l’ammenda di Euro 500 ciascuna per i motivi in premessa, con diffida a documentare l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione entro il termine perentorio di gg. 30 dal presente provvedimento a pena di ulteriori più gravi sanzioni; Il presente provvedimento sarà comunicato, a cura del Comitato, alle parti interessate, ed al Settore Tecnico F.I.G.C.
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