COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005 Decisione della Commissione Disciplinare Procedimento a carico Società Acate, A.S.C. Itala, U.S. Ramacca per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. – in riferimento delle norme sul tesseramento di tecnico – Proc. n° 31/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 21 del 26/10/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
Procedimento a carico Società Acate, A.S.C. Itala, U.S. Ramacca per violazione art. 1 c. 1 C.G.S. – in riferimento delle norme sul tesseramento di tecnico – Proc. n° 31/A –
Con singole note del 14.10.2005 il Comitato Regionale Sicilia, su segnalazione del competente Settore Tecnico, ha deferito le Società in oggetto indicate, per avere le stesse utilizzato un tecnico non tesserato preventivamente dalle medesime deferite.
La Commissione Disciplinare, contestato l’addebito singolarmente e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 25.10.2005, osserva che il deferimento si appalesa fondato alla luce di quanto accertato dal Comitato e dal Settore Tecnico F.I.G.C.;
Ritenute inconducenti le note difensive inviate dalla A.S.C. Itala, questa Decidente non può non assumere le sanzioni di rito, meglio indicate in dispositivo;
Atteso infine che le deferite non hanno presenziato all’udienza;
P.T.M.
DELIBERA:
di infliggere a ciascuna delle società deferite l’ammenda di Euro 1.000,00 per i motivi in premessa, con diffida a documentare l’avvenuta regolarizzazione della propria posizione, a pena di ulteriori provvedimenti disciplinari;
Si comunichi che il presente provvedimento, a cura del Comitato, alle parti interessate ed al Settore Tecnico F.I.G.C.
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