COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento della U.S. Tortolì 1953 per aver pattuito un premio di tesseramento con l’allenatore Addis Giovanni di importo superiore a quello stabilito dagli accordi FIGC – LND –AIAC.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento della U.S. Tortolì 1953 per aver pattuito un premio di tesseramento con l’allenatore Addis Giovanni di importo superiore a quello stabilito dagli accordi FIGC - LND –AIAC. Con comunicazione in data 3.11.2005 il Presidente del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti deferiva a questa Commissione l’U.S. Tortolì 1953 per aver pattuito un premio di tesseramento con l’allenatore Addis Giovanni di importo superiore a quello stabilito dagli accordi federali. Il fatto era venuto a conoscenza del Collegio Arbitrale a seguito di ricorso dell’Addis che aveva chiesto di fare obbligo alla società Tortolì 1953 di pagargli la somma di Euro 15.300,00 a saldo premio di tesseramento e di Euro 5.597,75 per rimborso spese, oltre interessi e rivalutazione, per la stagione sportiva 2004/2005; il ricorso veniva accolto parzialmente dal Collegio Arbitrale, il quale rilevava appunto che, per il Campionato di Eccellenza, a cui era iscritta la società Tortolì 1953, il premio di tesseramento previsto non poteva superare la somma di Euro 10.500,00 e che di conseguenza all’allenatore, il quale aveva già percepito la somma di Euro 1..700,00, doveva essere riconosciuto il credito nella misura di Euro 8,800,00. Il legale rappresentante della Società, sentito da questa Commissione Disciplinare in data odierna, ha sostenuto la buona fede dell’attuale presidenza, subentrata a quella precedente alla fine dell’anno agonistico 2004/2005, mettendo in risalto come essa fosse stata impossibilitata a prendere conoscenza dei contratti stipulati in precedenza, in quanto l’ex presidente si trovava sottoposto a misura cautelare e tutta la documentazione contabile della società era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza. Tanto premesso, la Commissione rileva che il cambio di presidenza intervenuto nel frattempo non può eliminare le responsabilità a carico della Società – quale persona giuridica titolare di diritti ed obblighi nell’ambito dell’ordinamento sportivo – per pregresse violazioni delle norme federali o di ogni altra disposizione applicabile. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA di ritenere l’U.S. Tortolì 1953 responsabile della violazione di cui all’oggetto; peraltro, tenuto conto che il fatto è stato determinato, o comunque agevolato, dall’oggettiva situazione di disordine contabile da imputarsi alla precedente presidenza, decide di applicare la sanzione minima dell’ammonizione prevista dall’art. 13, comma1, lett.a) del Codice di Giustizia Sportiva.
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