COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento del calciatore Dore Marco da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento del calciatore Dore Marco da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione il calciatore Dore Marco, nato ad Alghero il 5 aprile 1987, per aver sottoscritto due richieste di tesseramento, violando in tal modo quanto prescritto dall’art. 1 del C.G.S. e dall’art.40 delle N.O.I.F.. La Commissione contestava l’addebito, invitando il Dore, entro il termine del 28 novembre 2005, a presentare eventuali deduzioni a difesa ed a formulare eventuale richiesta di audizione. Per la decisione veniva fissata la data del 5 dicembre 2005. Nei termini, la società A.C. Portotorres e A.S. Happy Fitness Center, facevano pervenire deduzioni con le quali scagionavano il calciatore Dore da ogni addebito in ordine alla sottoscrizione per le medesime società della richiesta di tesseramento. In definitiva, entrambe le predette società sono cadute in un equivoco interpretativo coinvolgendo l’inconsapevole Dore a sottoscrivere, in buona fede, due richieste. Nell’odierna seduta, la Commissione, dato atto di quanto sopra, visti i documenti dai quali risulta che il calciatore Dore Marco, nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento per l’A.S. Happy Fitness Center risultava essere tesserato per l’A.C.Portotorres, ragione per la quale sussiste la violazione del disposto dell’art.40, n° 4 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., DELIBERA di infliggere al giocatore Dore Marco la squalifica di mesi uno.
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