COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Casu Alfredo Junior

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2005/2006 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commsione Disciplinare Deferimento per doppio tesseramento del calciatore Casu Alfredo Junior Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna ha deferito a questa Commissione il giocatore Casu Alfredo Junior nato il 13.05.1985, avendo questi sottoscritto due richieste di tesseramento, prima con la società “ New Green Padova” e successivamente con la società “Senis Mannu” di Senis. La Commissione contestava l’addebito a norma dell’art. 1 del C.G.S. e dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F., invitando il calciatore Casu a presentare eventuali deduzioni a difesa e a formulare eventuale richiesta di audizione, tutto entro il 5 dicembre 2005, e fissava la data del 12 dicembre 2005 per la decisione. L’interessato in data 6 dicembre 2005 ha fatto pervenire le proprie deduzioni difensive con le quali ha fatto sapere di aver sottoscritto la seconda richiesta di tesseramento, per la società “Senis Mannu”, essendo stato tratto in errore dagli stessi dirigenti della medesima che gli avevano riferito che,trattandosi di tesseramento con società di altra Regione e dunque di altro Comitato, a livello di terza categoria, non vi era alcun problema. La Commissione, preso atto di quanto esposto nele deduzioni difensive e visti i documenti dai quali risulta che il calciatore Casu Alfredo Junior, già tesserato per la società New Green Padova con matricola n° 3589138, nel sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la società Senis Mannu, ha violato il disposto dell’art. 40, n° 4 delle N.O.I.F.; DELIBERA di infliggere al giocatore Casu Alfredo Junior la squalifica di mesi uno.
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