COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASCALI SIMONE E DELL’A.C. ATLETICO COLLI.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°44 del 10/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. PASCALI SIMONE E DELL’A.C. ATLETICO COLLI. Il procedimento Con provvedimento del 30 giugno 2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: - - il primo della violazione di cui all’art. 27, commi 2 e 4, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio per aver presentato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno atto di esposto – denuncia nei confronti di Capriotti Giovanni, per lesioni personali cagionate da quest’ultimo durante la gara S.S. Villa 2001 – A.C. Atletico Colli, del 18 aprile 2004, valevole per il Campionato di Terza Categoria, senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente Federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Capriotti, eludendo con ciò l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva per aver contravvenendo ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva; - - l’A.C. Atletico Colli a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Con nota del 10 ottobre 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti ai deferiti a cura della Procura Federale della F.I.G.C., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 31 ottobre 2005, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del 5° comma dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, ritenuta raggiunta la prova degli addebiti contestati, ribadendone la validità e la fondatezza, chiedeva dichiararsi la responsabilità del Pascali con conseguente condanna alla sanzione della squalifica per mesi sei e la Società alla penalizzazione di tre punti in classifica nella stagione sportiva in corso . Il Pascali chiedeva il proscioglimento dalle accuse. Riferiva di essere stato ricoverato per tre giorni al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ascoli Piceno ove si era recato subito dopo il colpo subito, per le cure del caso. Di essersi successivamente rivolto ad un legale e di avere quindi sporto querela nei confronti del suo aggressore. La Società chiedeva l’assoluzione in quanto estranea al fatto posto in essere a titolo strettamente personale dal proprio tesserato. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite, ritiene il comportamento del calciatore Pascali Simone non censurabile. Occorre premettere che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione pubblicata in data 23 aprile 1996 sul Com. Uff. n. 5, ebbe modo di esprimere interpretazione univoca della norma di cui all’art. 24, comma 2, del precedente Statuto Federale: norma che è stata testualmente riproposta nell'attuale Statuto all’art. 27, 2° comma. Quindi, essendo stato confermato il testo del precedente articolo, risulta ovvia la validità attuale dell’interpretazione univoca effettuata dalla Corte Federale e la volontà della F.I.G.C. di mantenere i principi e la ratio della disposizione in esame come interpretati dalla Corte Federale, in quanto - in caso contrario - la norma avrebbe potuto e dovuto essere modificata nella stesura del nuovo Statuto. Il deferimento in esame deve quindi essere deciso alla luce del dettato della norma, ferma restando l’interpretazione univoca sopra richiamata della Corte Federale, la quale ha testualmente disposto che "la violazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale (oggi 27, 2° comma) può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale." Nella motivazione della ridetta decisione la Corte Federale ha confermato i seguenti principi: - - l'autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve essere richiesta solo per l'esercizio di un’azione legale ad iniziativa di parte, quale può essere la presentazione di una querela, mentre non deve essere richiesta per gli esposti con i quali ci si limita a riferire all'Autorità Giudiziaria una “notitia criminis" procedibile d'ufficio; - - la ratio della norma va individuata nella necessità per la Federazione di “essere sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro i limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da un’azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale. L'esistenza della Federazione si basa anche sulla autorità e validità dei suoi principi generali e delle sue decisioni particolari. Un eventuale contrasto con un organo estraneo, di giustizia o amministrativo, potrebbe essere pregiudizievole per l'esistenza stessa della Federazione." Da tali principi e necessità discende la norma in esame che prevede la clausola compromissoria con impegno dei tesserati di accettare i provvedimenti generali e le decisioni particolari della Federazione e dei suoi Organi con previsione della possibilità di concessione di una deroga, da richiedersi con istanza di autorizzazione, e della applicazione di una sanzione nei casi in cui il tesserato o la società si rivolga comunque alla Autorità Giudiziaria Ordinaria con una iniziativa di parte senza aver richiesto la deroga o senza averla ottenuta. La richiamata decisione della Corte Federale chiarisce meglio la portata dell’interpretazione univoca fornita, dei principi protetti dalla norma e della ratio di essa, specificando che il caso concreto posto alla valutazione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana riguardava la proposizione di una causa civile per il risarcimento danni derivante da una testata, con rottura del setto nasale, inferta da un giocatore avversario al deferito, nel tunnel degli spogliatoi, a fine gara (quindi fatto da considerarsi avvenuto nel corso della gara) e che non aveva trovato riscontro oggettivo negli atti ufficiali, con successiva richiesta del deferito di autorizzazione ad adire le vie legali e proposizione dell’azione civile di risarcimento danni da parte del deferito, nonostante il diniego della autorizzazione da parte della Federazione, stabilendo: - - che nel caso concreto in esame l’autorizzazione non doveva essere nemmeno richiesta, trattandosi di fatto relativo a reato perseguibile d'ufficio, per cui il diniego della richiesta autorizzazione doveva essere considerato privo di contenuto e quindi non rientrante nella categoria dei provvedimenti particolari cui il tesserato deve attenersi per non violare la clausola compromissoria; - - che la Federazione è estranea alle conseguenze risarcitorie derivanti da fatti costituenti reato (come tale non approvato da alcuna norma federale). Da tutto ciò discende che: - - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato si limita a riferire una “notitia criminis " per un reato procedibile d’ufficio; - - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato esercita l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad un fatto costituente fattispecie di reato procedibile d’ufficio, ancorchè avvenuto nel corso della gara; - - è necessario richiedere ed ottenere la deroga, onde non incorrere nella violazione della clausola compromissoria, soltanto nelle ipotesi in cui la decisione che deriva o deriverà dall’azione giudiziaria, volontariamente messa in moto dal tesserato, contrasta o può contrastare con un provvedimento generale o con una decisione particolare della Federazione, per cui, in tale ipotesi, è necessario verificare la sussistenza o meno del possibile conflitto di decisioni. Ciò precisato, si può esaminare il caso concreto posto al giudizio di questa Commissione Disciplinare, rilevando come nella fattispecie risulti documentato agli atti del deferimento che il Pascali, in data 16 luglio 2004, ha sporto querela nei confronti di Capriotti Giovanni, accusando lo stesso di avergli provocato delle lesioni personali attraverso una violenta e volontaria gomitata all’arcata sopraccigliare, provocandone la rottura e l’infossamento di una parte, infertagli durante l’incontro di calcio S.S. Villa 2001 – A.C. Atletico Colli, disputatosi a Castel di Lama il giorno 18 aprile 2004. Il fatto non è stato rilevato dal Direttore di gara, per cui su questo caso non esiste alcuna decisione da parte della Federazione. In conseguenza della predetta querela veniva instaurato un procedimento penale nel quale il Capriotti è stato chiamato a rispondere “per il reato p. e p. dagli artt. 582 e 583 c.p. perché, colpendolo con una gomitata all’arcata sopracciliare, cagionava a Pascali Simone lesioni personali alla testa (trauma cranico, trauma facciale con frattura della parete anteriore del seno frontale destro ed affossamento dei monconi fratturativi), dalle quali derivava una malattia della durata di giorni sessanta con indebolimento permanente della protezione cranica al tessuto cerebrale. Il colpo veniva sferrato nel corso dell’incontro calcistico SS Villa 2001 – Atletico Colli AC (campionato FIGC, III categoria), travalicando le norme regolamentari dell’attività sportiva e violando il dovere di lealtà sportiva, in modo da travalicare il rischio accettato e consentito dall’avversario; ciò con un grado di intenzionalità tale da far risultare la gara mera occasione dell’azione lesiva.” Da quanto sopra si evince che la querela presentata dal deferito è stata recepita dalla Autorità Giudiziaria Penale come notitia criminis di un reato procedibile d’ufficio, il reato di lesioni volontarie di cui agli artt. 582 e 583 c.p.. Comunque, il deferito, avendo presentato una querela contro l’autore del gesto lesivo, ha effettivamente messo in atto un’iniziativa di parte idonea a dar vita ad una decisione del Giudice Penale. In base a quanto stabilito dalla Corte Federale nella pronuncia richiamata, deve essere richiesta ed ottenuta una deroga in base alla clausola compromissoria per dare vita ad iniziative legali di parte (esemplificativamente la Corte indica, seppur a livello generico, tra tali atti la querela stessa, distinguendola dall’esposto in cui l’interessato si limita a riferire una notitia criminis relativa ad un reato procedibile d’ufficio). La stessa Corte Federale ha però precisato che non deve essere richiesta ed ottenuta alcuna deroga per adire le vie legali per un fatto costituente reato (che non è e non può essere approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitorie alle quali è estranea la Federazione, tanto è vero che ha ritenuto legittimo - nel caso concreto posto alla sua attenzione - dare corso ad un’azione civile di risarcimento del danno per un fatto inquadrato nei reati perseguibili d’ufficio da parte del Giudice Penale. Va qui ricordato che nel caso di specie giunto al vaglio della Corte Federale si era trattato di un episodio (testata che aveva provocato la frattura del setto nasale inferto nel tunnel che conduce agli spogliatoi) sfuggito al direttore di gara e comunque ritenuto come avvenuto nel corso della gara: in relazione a tale specifica fattispecie, la Corte Federale ha argomentato, stabilendo che nel caso concreto, non esistendo alcun provvedimento specifico da parte della Federazione, in ogni caso non si sarebbe potuto verificare il conflitto di decisioni che la clausola compromissoria mira ad evitare al fine di salvaguardare la sovranità ed esistenza della Federazione stessa. E’ evidente che nel caso in esame ci si trova di fronte alla stessa fattispecie posta all’attenzione della Corte Federale, appunto in conseguenza del fatto che anche in questo caso non esiste alcuna decisione della Federazione che possa entrare in contrasto con l’eventuale decisione del Giudice Penale. Non esistendo la possibilità di conflitto di decisioni che la clausola compromissoria vuole evitare, al fine di proteggere la sovranità della Federazione, è consequenziale ritenere che il Pascali non doveva chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per il fatto di reato di cui sopra. Il Pascali dunque deve essere prosciolto dagli addebiti, così come conseguentemente deve essere prosciolta l’A.C. Atletico Colli. P.Q.M. proscioglie dagli addebiti contestati il calciatore Pascali Simone e l’ A.C. Atletico Colli. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it