COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TABONI MIRCO.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°38 del 27/10/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. TABONI MIRCO.
Il procedimento
Con provvedimento del 5 maggio 2005 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il tesserato indicato in epigrafe per rispondere della violazione di cui all’art. 27, comma 2°, dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per aver depositato, in data 23 marzo 2004, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, atto di esposto – denuncia nei confronti di Pierangelo Fulgini, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la U.S. Tavernelle, per quanto accaduto nel corso della gara del Campionato Regionale di Prima Categoria U.S. Tavernelle – A.S. Rio Salso Calcio, del 26 gennaio 2002, senza avere richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione del Presidente Federale ad adire le vie legali nei confronti dello stesso Fulgini, violando con ciò l’obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C., nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1°, del Codice di giustizia sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità.
Con nota del 5 maggio 2005 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti al deferito a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 30 maggio 2005, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del 5° comma dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva.
Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. ed il tesserato deferito.
Il Taboni chiedeva un breve rinvio per un più approfondito esame della vicenda alla luce delle ultime disposizioni in materia.
La Commissione accoglieva la richiesta di parte come sopra formulata ed alla quale il rappresentante della Procura Federale non si opponeva, rinviando il procedimento all’udienza del 20 giugno 2005.
Alla riunione, come sopra fissata, il rappresentante della Procura Federale, ritenuta raggiunta la prova degli addebiti contestati, ribadendone la validità e la fondatezza, chiedeva dichiararsi la responsabilità del tesserato deferito.
Il Taboni chiedeva il proscioglimento dalle accuse assumendo di non avere commesso alcuna violazione e di avere operato nel rispetto della normativa Federale, integrando il comportamento denunciato un reato procedibile d’ufficio, per il cui esposto presentato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Pesaro e comunicato al Comitato Regionale Marche della F.I.G.C., non sarebbe quindi stata necessaria autorizzazione alcuna.
Questa Commissione, previa riunione per connessione oggettiva di tre casi analoghi di deferimento, disponeva la sospensione dei relativi procedimenti e chiedeva al Presidente Federale della F.I.G.C. l’instaurazione del procedimento di interpretazione univoca presso la Corte Federale dello art. 27, 2° comma, dello Statuto Federale in ordine alle modalità interpretative della norma in relazione alla possibilità, effettiva o ipotetica, del conflitto di decisioni che la clausola compromissoria mira ad evitare.
La Segreteria della Presidenza Federale, con nota del 14 settembre u.s., rigettava la richiesta come sopra formulata da questa Commissione, ritenendola superflua alla luce della disposizione contenuta nell’art. 27, 2°comma, dello Statuto Federale, invitando altresì la Commissione stessa ad adottare le proprie decisioni nell’ambito dell’autonomia di cui all’ art. 30 dello Statuto Federale.
Conseguentemente questa Commissione fissava la data della riunione per la prosecuzione dei procedimenti, dei quali disponeva la separazione.
Alla medesima riunione erano presenti: il Procuratore Federale della F.I.G.C. ed il tesserato deferito.
Il rappresentante della Procura Federale, ribadita la validità e la fondatezza degli addebiti contestati, concludeva formulando la richiesta di condanna del deferito alle sanzioni della squalifica per mesi sei e dell’ammenda di € 100,00 (cento).
Il Taboni concludeva insistendo nella richiesta di proscioglimento.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, il procedimento veniva trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione
La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e del tesserato deferito, ritiene il comportamento del calciatore Taboni Mirco non censurabile.
Occorre premettere che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione pubblicata in data 23 aprile 1996 sul Com. Uff. n. 5, ebbe modo di esprimere interpretazione univoca della norma di cui all’art. 24, comma 2, del precedente Statuto Federale: norma che è stata testualmente riproposta nell'attuale Statuto all’art. 27, 2° comma. Quindi, essendo stato confermato il testo del precedente articolo, risulta ovvia la validità attuale dell’interpretazione univoca effettuata dalla Corte Federale e la volontà della F.I.G.C. di mantenere i principi e la ratio della disposizione in esame come interpretati dalla Corte Federale, in quanto - in caso contrario - la norma avrebbe potuto e dovuto essere modificata nella stesura del nuovo Statuto.
Il deferimento in esame deve quindi essere deciso alla luce del dettato della norma, ferma restando l’interpretazione univoca sopra richiamata della Corte Federale, la quale ha testualmente disposto che "la violazione dell'art. 24 comma 2 dello Statuto Federale (oggi art. 27, 2° comma) può configurarsi solo se sulla specifica materia fattuale sia intervenuto un provvedimento generale o una decisione particolare della Federazione. Nei casi in cui tali atti siano stati omessi non può ipotizzarsi violazione del predetto art. 24, salvo violazioni di altre norme dell'Ordinamento Federale."
Nella motivazione della ridetta decisione la Corte Federale ha confermato i seguenti principi:
a) c) l'autorizzazione ad adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve essere richiesta solo per l'esercizio di un’azione legale ad iniziativa di parte, quale può essere la presentazione di una querela, mentre non deve essere richiesta per gli esposti con i quali ci si limita a riferire all'Autorità Giudiziaria una “notitia criminis" procedibile d'ufficio;
b) d) la ratio della norma va individuata nella necessità per la Federazione di “essere sovrana nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze, sia pure nel rispetto della sovranità primaria dello Stato ed entro i limiti di una autonomia che non entri in collisione con la sovranità piena dello Stato. Un conflitto con i poteri di questo è sempre possibile, ma un contrasto di decisioni non deve essere determinato da un’azione volontaria di un appartenente alla Federazione senza che la stessa Federazione, previamente investita, abbia ritenuto pregiudizievole il ricorso ad un organo estraneo all'ambito federale. L'esistenza della Federazione si basa anche sulla autorità e validità dei suoi principi generali e delle sue decisioni particolari. Un eventuale contrasto con un organo estraneo, di giustizia o amministrativo, potrebbe essere pregiudizievole per l'esistenza stessa della Federazione."
Da tali principi e necessità discende la norma in esame che prevede la clausola compromissoria con impegno dei tesserati di accettare i provvedimenti generali e le decisioni particolari della Federazione e dei suoi Organi con previsione della possibilità di concessione di una deroga, da richiedersi con istanza di autorizzazione, e della applicazione di una sanzione nei casi in cui il tesserato o la società si rivolga comunque alla Autorità Giudiziaria Ordinaria con una iniziativa di parte senza aver richiesto la deroga o senza averla ottenuta.
La richiamata decisione della Corte Federale chiarisce meglio la portata dell’interpretazione univoca fornita, dei principi protetti dalla norma e della ratio di essa, specificando che il caso concreto posto alla valutazione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana riguardava la proposizione di una causa civile per il risarcimento danni derivante da una testata, con rottura del setto nasale, inferta da un giocatore avversario al deferito, nel tunnel degli spogliatoi, a fine gara (quindi fatto da considerarsi avvenuto nel corso della gara) e che non aveva trovato riscontro oggettivo negli atti ufficiali, con successiva richiesta del deferito di autorizzazione ad adire le vie legali e proposizione dell’azione civile di risarcimento danni da parte del deferito, nonostante il diniego della autorizzazione da parte della Federazione, stabilendo:
a) a) che nel caso concreto in esame l’autorizzazione non doveva essere nemmeno richiesta, trattandosi di fatto relativo a reato perseguibile d'ufficio, per cui il diniego della richiesta autorizzazione doveva essere considerato privo di contenuto e quindi non rientrante nella categoria dei provvedimenti particolari cui il tesserato deve attenersi per non violare la clausola compromissoria;
b) b) che la Federazione è estranea alle conseguenze risarcitorie derivanti da fatti costituenti reato (come tale non approvato da alcuna norma federale).
Da tutto ciò discende che:
- - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato si limita a riferire una “notitia criminis " per un reato procedibile d’ufficio;
- - non è necessario richiedere la deroga e quindi non esiste violazione della clausola compromissoria in tutti i casi in cui il tesserato esercita l'azione civile di risarcimento del danno conseguente ad un fatto costituente fattispecie di reato procedibile d’ufficio, ancorchè avvenuto nel corso della gara;
- - è necessario richiedere ed ottenere la deroga, onde non incorrere nella violazione della clausola compromissoria, soltanto nelle ipotesi in cui la decisione che deriva o deriverà dall’azione giudiziaria, volontariamente messa in moto dal tesserato, contrasta o può contrastare con un provvedimento generale o con una decisione particolare della Federazione, per cui, in tale ipotesi, è necessario verificare la sussistenza o meno del possibile conflitto di decisioni.
Ciò precisato, si può esaminare il caso concreto posto al giudizio della Commissione Disciplinare, rilevando come nella fattispecie ci si trovi di fronte ad un fatto qualificato dalla Autorità Giudiziaria Penale come fatto che può costituire reato perseguibile d’ufficio per il qual motivo è stata disposta la citazione a giudizio del presunto responsabile. In merito al fatto che il Taboni ha presentato alla Autorità Giudiziaria Penale l'esposizione dell'accaduto nell’esposto-denuncia depositato il 23 marzo 2004, cioè a distanza di oltre due anni dal fatto che è accaduto il 26 gennaio 2002, elimina ogni dubbio in merito alla possibile qualificazione giuridica dell’atto depositato dal Taboni come atto di querela.
Quindi, anche se l’esposto-denuncia presentato dal Taboni avesse avuto contenuto intrinseco di querela, la stessa sarebbe stata inidonea a dar corso ad un’azione giudiziaria ad iniziativa di parte, che la Corte Federale indica come possibile, onde evitare la violazione della clausola compromissoria, solo dopo che il tesserato ha ottenuto la relativa deroga.
Va ricordato che la Corte Federale ha distinto le due ipotesi, indicando come vietata, in assenza di autorizzazione, la presentazione dell’atto di querela che dà vita ad un procedimento in conseguenza dell’iniziativa della parte querelante, mentre ha indicato come esercizio legittimo dei propri diritti la presentazione di un esposto relativo ad un reato procedibile d’ufficio, scrivendo testualmente:
“Il riferimento ai procedimenti penali costringe intanto a precisare che il provvedimento del Presidente Federale non ha avuto e non poteva avere ad oggetto l’esercizio dell’azione penale relativa ad un reato procedibile d’ufficio, ma solo l’esercizio “di azione legale ad iniziativa di parte”. Può essere necessaria l’autorizzazione a sporgere querela, non certo a riferire all’Autorità Giudiziaria una “notitia criminis” procedibile d’ufficio. “
Più avanti tale principio viene rafforzato dalla Corte Federale che scrive che non è necessario “chiedere ed ottenere alcuna autorizzazione ad adire le vie legali per un fatto costituente reato (come tale non approvato da alcuna norma federale) che può determinare conseguenze risarcitorie alle quali è estranea la Federazione. “
Nel caso in esame è agevole verificare che il Taboni, avendo presentato all’Autorità Giudiziaria Penale l’esposto-denuncia a distanza di oltre due anni dal fatto, si è limitato semplicemente a riferire all’Autorità Giudiziaria una “notitia criminis”, per cui egli, in base alla richiamata interpretazione univoca della Corte Federale, non aveva l'obbligo né di chiedere né di ottenere la deroga.
Il Taboni deve dunque essere prosciolto dagli addebiti.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare proscioglie dagli addebiti contestati il tesserato Taboni Mirco.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente al calciatore Taboni Mirco.
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