COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 18 – Deferimento disposto dal C.R. Liguria a carico del Signor Chiarelli Mauro, presidente A.C. Entella Chiavari 1914 per violazione delle norme relative al tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Villon Ortega Mario Enrique. Deferimento dell’A.C. Entella Chiavari per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 24/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 18 - Deferimento disposto dal C.R. Liguria a carico del Signor Chiarelli Mauro, presidente A.C. Entella Chiavari 1914 per violazione delle norme relative al tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Villon Ortega Mario Enrique. Deferimento dell'A.C. Entella Chiavari per responsabilità diretta. Con atto del 18.10.2005, il C.R. Liguria ha deferito alla Commissione Disciplinare il signor Mauro Chiarelli, presidente dell'A.C. Entella Chiavari 1914, e, per responsabilità diretta, la stessa società, per non aver osservato le procedure e le regole in materia di tesseramento di calciatori stranieri (previste dal C.U. n. 144/C/2 L.N.D. stag. 2003/2004) in relazione al calciatore Villon Ortega Mario Enrique. Alla data fissata e comunicata per l’esame del deferimento il signor Mauro Chiarelli non si è presentato in giudizio ed ha inviato una memoria difensiva in cui dichiara di aver agito in buona fede e di essersi fidato delle dichiarazioni rilasciate dal calciatore. La Commissione Disciplinare, presa visione della documentazione, rileva che con lettera del 5.10.2005 l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. aveva respinto il tesseramento del calciatore di nazionalità straniera Villon Ortega Mario Enrique richiesto dall’A.C. Entella Chiavari 1914. L’autocertificazione, con la quale il calciatore dichiarava di non essere mai stato tesserato per Federazioni Estere, allegata alla richiesta di tesseramento inviata alla F.I.G.C., è risultata mendace a seguito della risposta negativa della Federazione Calcistica Equadoregna alla richiesta di conferma; l’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C., trasmetteva quindi gli atti alla Segreteria della F.I.G.C. che a sua volta l’inoltrava al C.R. Liguria per l’adozione di eventuali provvedimenti disciplinari a carico della società e del suo rappresentante legale. Ritiene la Commissione Disciplinare che l’aver corredato la richiesta di tesseramento del calciatore straniero Villon Ortega Mario Enrique con un’autocertificazione risultata falsa, costituisca elemento di colpa della società (e del suo presidente) che avrebbe dovuto non fidarsi di tali dichiarazioni richiedendo l’accertamento delle dichiarazioni del calciatore, prima dell’invio del carteggio all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, tenuto conto della buona fede della società, delibera di infliggere al signor Mauro Chiarelli, presidente dell’A.C. Entella Chiavari 1914, la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni quindici [art. 14 punto 1 lett. e) C.G.S.] e all’A.C. Entella Chiavari 1914 l’ammenda di € 100 (euro cento) [art. 13 punto 1 lett. b) C.G.S.].
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it