COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 10 – Comitato Regionale Liguria – Deferimento U.S. Marinella per violazione art. 1/1 C.G.S. in relazione alla segnalazione del Settore Tecnico in ordine all’attività svolta nella stagione 2004-2005 dall’allenatore Fregoso Alberto

COMITATO REGIONALE LIGURIA - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 04/11/2005 Delibera della Commisione Disciplinare Prot. n. 10 – Comitato Regionale Liguria - Deferimento U.S. Marinella per violazione art. 1/1 C.G.S. in relazione alla segnalazione del Settore Tecnico in ordine all'attività svolta nella stagione 2004-2005 dall'allenatore Fregoso Alberto Con atto del 4 Ottobre 2005 il Comitato Regionale Liguria, su segnalazione del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha deferito alla C.D., l’U.S. Marinella per violazione dell’art. 1/1 C.G.S perché, nella stagione 2004-2005, si era avvalsa delle prestazioni tecniche dell’allenatore Fregoso Alberto senza avergli fatto sottoscrivere il regolare tesseramento. L’U.S. Marinella con una memoria difensiva inviata alla Commissione Disciplinare, ha ammesso di essersi servita della consulenza del Fregoso una sola volta nella gara di coppa Liguria Tarros-Marinella inserendolo in distinta, col consenso dell’arbitro, come massaggiatore. Ammette quindi d’aver commesso, in buona fede, un’ingenuità che peraltro sarebbe dovuta essere impedita dall’arbitro, visto che il nominativo del Fregoso non era inserito tra quelli riportati sulla tessera impersonale della società. Dall’esame della documentazione allegata all’atto, la Commissione Disciplinare non può che accogliere il deferimento, essendo pienamente accertata, anche per ammissione della stessa società, l’infrazione contestata all’U.S. Marinella. Dal che la sanzione di cui al dispositivo. Per questi motivi infligge all’U.S. Marinella la sanzione dell’ammenda di € 150,00 (euro centocinquanta) (art. 13 comma 1 lett. b C.G.S.). Dispone che copia della presente decisione sia notificata, a cura della Segreteria del Comitato Regionale, alla parte deferita ed al Settore Tecnico.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it