COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. DELLA SOC. A.S.D. LIRENAS PIGNATARO E DEL SIG. ERMANNO FRAIOLI

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA L.N.D. DELLA SOC. A.S.D. LIRENAS PIGNATARO E DEL SIG. ERMANNO FRAIOLI Il Collegio arbitrale presso la L.N.D. ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società A.S.D. LIRENAS PIGNATARO e dell’allenatore ERMANNO FRAIOLI per aver pattuito che il compenso, spettante all’allenatore stesso, fosse corrisposto in rate superiori alle quattro consentite dall’art. 44 del regolamento della LEGA NAZIONALE DILETTANTI. L’atto di deferimento veniva notificato agli incolpati che, però, non comparivano alla riunione del 17.11.2005. Negli atti si rinviene una “deduzione a difesa” del sig. FRAIOLI il quale chiede di essere prosciolto da ogni addebito dal momento che il patto giovava esclusivamente alla società debitrice che ottenne una dilazione più ampia e che non fu mai rilevato da alcuno tale eccesso di rateizzazione e ciò attesta la sua assoluta buona fede. Va innanzitutto rilevato che la violazione nel caso ipotizzata, per sua stessa natura, esige la cooperazione di due o più soggetti, potendosi realizzare generalmente solo nel contesto di accordi plurilaterali; di tal che i sottoscrittori di tali accordi sono tutti necessariamente soggetti attivi della violazione denunciata. Sono, perciò, tutte egualmente colpevoli, anche se le concorrenti colpe possono essere di maggiore o minore gravità (rispetto alle altre), a seconda dei comportamenti posti in essere dai soggetti e, quindi, possibili di maggiori o minori sanzioni. Tanto premesso e ritenuto, e preso atto della memoria difensiva del Sig. FRAIOLI , questa Commissione; DELIBERA Di comminare alla Società A.S.D. LIRENAS PIGNATARO l’ammenda di € 200,00 e di infliggere al Sig. ERMANNO FRAIOLI la squalifica per giorni 15. Si comunichi.
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