COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE VECCHIS MAURO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ PALESTRINA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E DEL SIG. LEGGERI ALESSANDRO, DIRIGENTE DELLA SOC. PALESTRINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; NONCHE’ A CARICO DELLA U.S. PALESTRINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 40 del 1°/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE VECCHIS MAURO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ PALESTRINA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E DEL SIG. LEGGERI ALESSANDRO, DIRIGENTE DELLA SOC. PALESTRINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 DEL C.G.S.; NONCHE’ A CARICO DELLA U.S. PALESTRINA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale, con atto del 24/6/05 protocollo 2075/452pf/EN/en, ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare i Sigg.ri Mauro De Vecchis e Alessandro Leggeri, rispettivamente Allenatore (nella stagione sportiva 2004/2005) e Dirigente della U.S. Palestrina, nonché la medesima società U.S. Palestrina, per rispondere i primi due della violazione dell’art. 1 comma 3 del C.G.S. (i dirigenti, i soci di associazione ed i tesserati, se convocati, sono tenuti a presentarsi dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva) e la soc. U.S. Palestrina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. In particolare veniva contestato il fatto che, benché convocati in data 28/5/05 e 3/6/05, gli interessati, senza fornire alcuna giustificazione, non si fossero presentati al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nell’ambito delle indagini disposte d’ufficio, per una ipotesi di tentato illecito sportivo, in merito alla gara Palestrina - Pontinia del 17/4/05. La C.D. con nota del 12/10/05 fissava la riunione del 17 novembre 2005 per la discussione del deferimento. In detta riunione comparivano il Sig. Mauro De Vecchis, il Sig. Alessandro Leggeri, il Sig. Mettogno, in rappresentanza della soc. U.S. Palestrina, nonché l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura Federale. In merito ai fatti contestati i deferiti ribadivano, come già fatto presente nelle deduzioni a difesa del 14/11/05, di non aver mai ricevuto gli avvisi di convocazione dell’Ufficio Indagini e, a tal proposito, facevano rilevare che la sede della U.S. Palestrina trovasi a Palestrina, in Via Pedemontana n. 223/C, e non già al numero civico 223, ove risultavano invece inviati gli avvisi di convocazione. La Procura, preso atto che gli avvisi sono stati effettivamente inviati all’errato indirizzo di Via Pedemontana n. 233, anziché n. 223/C, ha richiesto il proscioglimento di tutti i deferiti, avendo inoltre apprezzato l’atteggiamento di collaborazione di questi ultimi, i quali sono regolarmente comparsi dinanzi alla Commissione Disciplinare. La C.D., poiché risulta documentalmente provata la erroneità dell’indirizzo indicato negli avvisi di convocazione, ritiene di poter aderire alla richiesta del Procuratore Federale, e pertanto DELIBERA di prosciogliere i deferiti da ogni addebito.
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