COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 25 PUNTO 4 DEL C.G.S. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ SPORT MAGIC 93 E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ SIG. ORSI VALERIO

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 37 del 24.11.2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO AI SENSI DELL’ART. 25 PUNTO 4 DEL C.G.S. PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. A CARICO DELLA SOCIETA’ SPORT MAGIC 93 E PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 1 A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA STESSA SOCIETA’ SIG. ORSI VALERIO Il Presidente del C. R. Lazio ha disposto il deferimento davanti a questa Commissione Disciplinare della Società SPORT MAGIC 93 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e per violazione dell’art. art. 2 comma 1 del C.G.S. a carico del Presidente della Società Sig. ORSI VALERIO. Nell’atto viene contestato ai deferiti che la Società SPORT MAGIC 93 ha fatto partecipare alla gara contro il DELLE VITTORIE del 25.10.2005 valevole per la Coppa Lazio di Calcio a 5 Serie C2 maschile 3 calciatori in posizione di squalifica e cioè DI LORENZO STEFANO, PALOMBI MARCO e PICONI ALBERTO. I deferiti pur ritualmente avvisati non hanno fatto pervenire controdeduzioni né si sono presentati nella riunione del 23.11.2005 fissata per la discussione del deferimento. Dagli atti ufficiali risulta che gli elementi di fatto su cui si fonda l’incolpazione sono pienamente sussistenti . Infatti i tre calciatori hanno partecipato alla gara in questione e si trovavano in posizione di squalifica non avendo scontato la sanzione loro comminata con il Comunicato Ufficiale n. 551 del 26.5.2005 e riguardante la edizione 2004/2005 della medesima competizione. Da tale constatazione non può che derivare a carico della Società la sanzione della esclusione dalla manifestazione, così come previsto dal Regolamento della stessa . A carico del Presidente, responsabile dei fatti ascritti alla Società rappresentata, va applicata la sanzione di giorni 15 di inibizione, anche in considerazione del fatto che per le medesime violazioni risulta già inibito dal Giudice Sportivo il Dirigente Accompagnatore della Società. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di escludere la Società SPORT MAGIC 93 dalla Coppa Italia Calcio a 5 Serie C2 maschile; di comminare al Presidente della stessa Società, Sig. ORSI VALERIO, l’inibizione di giorni 15. Si comunichi.
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