COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005 Delibera Della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE del Sig. Patrick NICOLOSO, responsabile tecnico della prima squadra della società A.S.D. BUIESE e della A.S.D. BUIESE
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 23.11.2005
Delibera Della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO formulato dal Sig. PROCURATORE FEDERALE del Sig. Patrick NICOLOSO, responsabile tecnico della prima squadra della società A.S.D. BUIESE e della A.S.D. BUIESE
Il deferimento. Con raccomandata 25.07.05, ai sensi dell’Art. 28/4 C.G.S., il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questa Commissione Disciplinare il sig. Patrick NICOLOSO e la società A.S.D. BUIESE per rispondere: il primo della violazione di cui agli artt. 1 comma 1 e 17 comma 7 del C.G.S. per aver tenuto le gravi condotte ivi descritte ed in particolare per aver aggredito l’arbitro dell’incontro, per aver tentato di colpirlo al volto e per avere usato nei confronti dello stesso espressioni irriguardose e minacciose, e per essere acceduto all’interno del recinto di giuoco nonostante la pendenza di squalifica; la società per la violazione di cui all’Art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.
La contestazione. Con raccomandata 26.08.05 la Commissione Disciplinare inviava al Tesserato deferito e alla Società deferita formale atto di contestazione delle descritte infrazioni e convocazione per la riunione del 08.09.05.
Il dibattimento. All’udienza del 08.09.05, alla presenza della Procura Federale in persona del Sig. Sostituto Procuratore Federale dott. Salvatore Sciuto, nell’assenza dei deferiti, il Presidente della Commissione Disciplinare dava comunicazione che la medesima C.D., nell’ambito dei suoi poteri ex art. 30/3 C.G.S., aveva acquisito da due tesserati altrettante comunicazioni scritte relative ai fatti in contesto, protocollate dal C.R. in data 07.09.05, di cui dava lettura. Su conclusione conforme del Sostituto Procuratore Federale, la C.D. disponeva la rimessione degli atti all’Ufficio Indagini onde acquisire eventuali ulteriori elementi in esito alle due dichiarazioni pervenute alla C.D.; nelle more dell’integrazione istruttoria, la C.D. disponeva la sospensione cautelare ex art. 15 comma 1 C.G.S. dell’incolpato Nicoloso Patrick, attesa la evidenza e la concordanza degli elementi a suo carico, nonché la gravità delle condotte per le quali era incolpato; convocava nuova seduta per il giorno 10 novembre 2005 ad ore 18.00 ad Udine in via Tullio n° 9 per il più da praticarsi
Ricevuto il supplemento di indagine con comunicazione 13.10.05 dell’Ufficio Indagini, all’udienza chiamata il 10.11.05 si presentava il sig. NICOLOSO Patrick personalmente; nessuno per la Società. Il sig. NICOLOSO, dopo aver contestato alcuni particolari fattuali delle ultime due dichiarazioni acquisite, dichiarava di assumersi la responsabilità dell’accaduto. Affermava di aver rilasciato al collaboratore dell’Ufficio Indagini dichiarazione non veritiera e modificava la sua versione dei fatti affermando, infine, di essere entrato nel terreno di gioco a fine gara, di aver strattonato l’arbitro, ma negando di avergli fatto violenza.
Le conclusioni: Ferme le conclusioni del Sostituto Procuratore Federale, già formulate alla precedente udienza, nel senso che il sig. NICOLOSO Patrick, ritenuto responsabile dei fatti ascrittigli, sia sanzionato con la squalifica per anni tre e che la A.S.D. Buiese, per responsabilità oggettiva in ordine ai fatti ascritti al proprio tesserato, sia sanzionata con l’ammenda di euro 2.000/00, nell’assenza di conclusioni per la Società, il sig. NICOLOSO si rimetteva al giudizio della C.D.
La motivazione. Il fatto: l’aggressione all’arbitro a fine gara è un dato pacifico: il direttore di gara la ha infatti meticolosamente descritta a verbale. “Al termine della gara, quando tutti i giocatori erano ancora sul terreno di gioco, un uomo … entrava nel recinto … si dirigeva verso l’arbitro gridando frasi …. Una volta raggiunto il direttore di gara, prima lo spingeva costringendolo ad arretrare, e poi lo prendeva per la divisa, lo strattonava con forza, sempre gridando ingiurie. In seguito veniva bloccato da tre dirigenti che a stento lo trattenevano e, nel mentre, continuava a tentare di colpire con calci l’arbitro…”. Mancava il dato nominale dell’artefice del gesto perché il direttore di gara, che pure aveva visto in faccia l’aggressore, non aveva saputo individuarlo. L’arbitro, però, ha verbalizzato di aver sentito i tesserati della Buiese, intervenuti, chiamare “mister” colui che lo stava aggredendo. L’arbitro ha riportato a referto, altresì, che il dirigente accompagnatore e il custode del campo gli hanno personalmente confermato che l’aggressore era l’attuale allenatore della società il quale, squalificato in quella partita, la aveva seguita dagli spalti e non era stato, così, elencato nella distinta né individuato ai sensi dell’art. 71 NOIF prima dell’inizio della gara.
Quanto alla Società: Il G.S.R., pronunciandosi sul punto in c.u. 25 del 09.02.05, ha sanzionato la società, ai sensi dell’art. 2 del C.G.S., con una ammenda per i motivi (tutti) descritti ed elencati in narrativa del suo provvedimento; una interpretazione letterale e logica del provvedimento include, tra questi, anche l’aggressione all’arbitro; con lo stesso provvedimento ha inibito l’accompagnatore ufficiale e ha rimesso gli atti all’Ufficio Indagini per un opportuno approfondimento in ordine alla (sola) posizione del NICOLOSO Patrick. L’ammenda alla Società, in particolare, non è stata impugnata e deve considerarsi definitiva. Per questo motivo, la C.D. ritiene che la Società non possa essere sanzionata una seconda volta per lo stesso fatto, e considera inammissibile il deferimento nei suoi confronti.
Quanto a NICOLOSO Patrick: Il collaboratore dell’Ufficio Indagini, sentiti più tesserati presenti al fatto, ha rimesso alla Procura Federale in data 30.04.2005 la propria relazione concludendo che “l’ingresso abusivo in campo è obiettivamente riconducibile ad un componente della Buiese: Nicoloso Patrick, responsabile tecnico della prima squadra”. Ciò affermava sulla base di una serie di gravi coincidenze fattuali, tali da convincere che l’aggressore fosse proprio l’incolpato. Andiamo a descriverle:
1) L’arbitro ha descritto a referto di avere visto un signore che, aperto il cancelletto che conduce al campo, si dirigeva inveendo verso e contro di lui, tentando di aggredirlo. Il presidente della società Reanese, avversaria nell’occasione della Buiese, presente alla gara, rappresentava al collaboratore dell’U.I. la stessa scena, così come descritta dall’arbitro a referto.
2) I tifosi della Buiese sugli spalti hanno riferito al presidente della Reanese che quell’uomo era l’allenatore della prima squadra. La circostanza che fuori dal campo i tifosi avessero riconosciuto l’aggressore nella persona dell’allenatore della Buiese è stata confermata dal cronista locale del “Gazzettino”, che ha regolarmente riportato la notizia riferendo il fatto all’allenatore dei locali. La notizia non è stata smentita sugli organi di stampa.
3) Il calciatore Fornasiere, presente in campo all’aggressione, ha descritto il soggetto come avente statura di 170/175 cm e capigliatura lunga; l’arbitro ha descritto l’aggressore come avente statura di 170/175 cm, di età collocabile tra i 38/45 anni, con molti capelli piuttosto lunghi.
4) Il sig. Nicoloso Patrick, sentito dal collaboratore dell’U.I., negando in un primo momento ogni addebito a suo carico, lo ha autorizzato a scattare una fotografia del proprio volto. Rappresentata la foto all’arbitro, questi ha riferito al medesimo rappresentante dell’U.I. che “la persona visualizzata in fotografia sembra corrispondere all’aggressore”.
5) A referto, l’arbitro aveva già descritto di avere udito i calciatori della Buiese chiamare “mister” l’aggressore;
6) La notizia che l’aggressore fosse proprio l’allenatore della prima squadra era stata confermata all’arbitro nell’immediatezza sia dallo stesso accompagnatore ufficiale Nicoloso Stefano che dal custode del campo. Anche tale fatto era stato descritto a referto dall’arbitro.
Tali dati, assolutamente puntuali, gravi e coincidenti, precisamente confermati da più persone e del tutto attendibili, non potevano essere scalfiti dalle negazioni spesso generiche e non sempre tra loro coincidenti, rilasciate al collaboratore dell’U.I. dall’interessato e da altri tesserati della Buiese. Ricordiamo, infatti, che l’istruzione del procedimento trova nella verbalizzazione dell’ufficiale di gara, ai sensi dell’art. 31/A/a1 C.G.S., piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
In particolare, la verbalizzazione dell’arbitro di aver sentito i tesserati della Buiese chiamare “mister” l’aggressore e di aver ricevuto conferma da due dirigenti della medesima società che l’aggressore era proprio il sig. Nicoloso Patrick offre già di per sé autonomamente “piena prova” che effettivamente quei tesserati hanno chiamato “mister” l’aggressore e hanno successivamente confermato all’arbitro la circostanza che fosse stato proprio l’allenatore della Buiese a tentare l’aggressione.
La nuova formulazione dell’art. 31/A/a1 del C.G.S.: “Fermo quanto sopra previsto, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova le relazioni dell’Ufficio Indagini” ha esplicitato quanto già non pareva contestabile, sì che la C.D. ha attinto gli ulteriori elementi portati dalle dichiarazioni rese dai tesserati presenti.
Prima dell’udienza del 08.09.2005, due tesserati presenti tra il pubblico della gara avevano rilasciato alla C.D. due distinte dichiarazioni scritte con cui affermavano di aver riconosciuto con certezza il sig. Nicoloso Patrick quale aggressore.
Quelle due dichiarazioni, che hanno trovato conferma nel supplemento del rapporto dell’U.I., e la confessione esplicita resa in udienza dall’incolpato Nicoloso Patrick, hanno chiuso il cerchio di una istruttoria che già di per sé, alla luce degli elementi presenti a verbale e nella prima relazione dell’U.I., aveva portato con congrua sicurezza a riconoscere nell’incolpato la figura dell’aggressore.
Resta così pienamente accertato il fatto addebitato all’incolpato.
Per pacifica giurisprudenza sportiva, la violenza tentata è parificata alla violenza effettivamente compiuta, sì che la sanzione dovrà essere pesante, quale monito e prevenzione di altri fatti analoghi. Il fatto che l’arbitro non abbia fortunatamente subito conseguenze tangibili viene considerata circostanza attenuante. Non si può dimenticare, però, che nel frangente il sig. Nicoloso era squalificato e, al momento del provvedimento cautelare, egli medesimo era colpito da nuova e ulteriore squalifica per violazione più modesta ma della stessa indole, e ciò ai fini di una valutazione complessiva della vicenda.
Dagli atti del procedimento, appare come alcuni tesserati della Società Buiese abbiano dichiarato al Collaboratore dell’U.I. di aver visto bene l’aggressore escludendo che fosse il sig. Nicoloso Patrick. Poiché tali dichiarazioni sono in stridente contrasto con le risultanze istruttorie, la C.D. rimette gli atti alla Procura Federale per ogni sua valutazione.
P.Q.M.
1.– revoca la sospensione in via cautelare, del sig. NICOLOSO Patrick (A.S.D. BUIESE) disposta con la precedente ordinanza in c.u. n° N. 10 del 14.09.2005
2.– ritenuta la responsabilità dello stesso sig. NICOLOSO Patrick in ordine ai fatti ascrittigli in violazione degli artt. 1 comma 1 e 17 comma 7 del C.G.S., ne dispone la squalifica fino al 20.09.2008.
3.– dichiara non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Buiese ai sensi dell’art. 2 comma 4 C.G.S.
4.– rimette il fascicolo alla Procura Federale per ogni sua valutazione.
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