COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : – Sig. Maurizio GALLO (calciatore tesserato U.S. Mammola) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. Domenico SITA’ (già dirigente società U.S. Mammola), per rispondere della violazione di cui agli arrt. 1, comma 1 e 1, comma 3 del C.G.S.; – la società U.S. MAMMOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte Al proprio dirigente e al proprio tesserato.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di :
- Sig. Maurizio GALLO (calciatore tesserato U.S. Mammola) per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., del Sig. Domenico SITA’ (già dirigente società U.S. Mammola), per rispondere della violazione di cui agli arrt. 1, comma 1 e 1, comma 3 del C.G.S.;
- la società U.S. MAMMOLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte Al proprio dirigente e al proprio tesserato.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali;
sentiti l’avv. Gianfranco Marcello per la Procura Federale nonché il deferito Maurizio Gallo;
rilevato che il calciatore Maurizio Gallo risulta responsabile dei fatti addebitati per avere lo stesso ammesso di avere colpito l’arbitro
con un calcio, seppure non intenzionalmente;
rilevato che Sità Domenico, dirigente accompagnatore della società Mammola, si è reso responsabile per avere accollato la
responsabilità dell’episodio su altro calciatore Nicodemo Agostino, anziché sul vero responsabile del fatto;
considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al calciatore Gallo Maurizio, nonché il comportamento
deplorevole ed antisportivo del dirigente Sità Domenico e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza;
P.Q.M.
irroga al calciatore GALLO Maurizio la squalifica fino al 13 DICEMBRE 2006, l’inibizione al dirigente SITA’ Domenico fino al 13
GIUGNO 2007 e alla società U.S. MAMMOLA l’ammenda di € 250,00.
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