COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SILVI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ORSINI GABRIELE PER SEI GARE IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / PORTO DISPUTATA IL 30/10/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIR.“B” (COM. UFF. N° 24 DEL 3/11/05, COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SILVI CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE ORSINI GABRIELE PER SEI GARE IN RELAZIONE ALLA GARA SILVI CALCIO / PORTO DISPUTATA IL 30/10/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIR.“B” (COM. UFF. N° 24 DEL 3/11/05, COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società SILVI CALCIO ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe (adottato dal G.S. per aver il calciatore Orsini Gabriele colpito con un calcio ad una gamba un avversario a gioco in svolgimento; espulso inveiva contro l’arbitro con ingiurie e tentava di colpirlo con una manata, ma veniva prontamente bloccato dal suo capitano e mentre si allontanava continuava a protestare smodatamente e ad applaudire ironicamente) chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che l’atteggiamento del proprio calciatore voleva comunque essere una protesta smodata e non certamente un atto di violenza e, come tale, da rapportare all’effettiva gravità del fatto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, sia con riferimento al comportamento tenuto nei confronti dell’avversario e sia, soprattutto, per il grave comportamento tenuto nei confronti dell’’arbitro che ha tentato di colpire, mentre i motivi d’appello non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi contraddetti dal rapporto arbitrale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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