COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ CASACANDITELLESI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI PIETRANTONIO LUIGI E MARUSCO NINO PER QUATTRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITTELLESI – RIVER 65 DISPUTATA IL 06/11/05 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 11 DEL 10/11/05 COM. PROV.LE CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 24/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO SOCIETA’ CASACANDITELLESI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI DI PIETRANTONIO LUIGI E MARUSCO NINO PER QUATTRO GARE) IN RELAZIONE ALLA GARA CASACANDITTELLESI – RIVER 65 DISPUTATA IL 06/11/05 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA (C.U. N° 11 DEL 10/11/05 COM. PROV.LE CHIETI) Con ricorso ritualmente proposto, la Società CASACANDITELLESI ha chiesto la riduzione del provvedimento disciplinare in epigrafe, adottato dal G.S. in quanto i predetti calciatori hanno provocato una rissa tra i giocatori delle opposte compagini ed hanno ingiuriato l’arbitro della gara. La società ricorrente ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto non vi sarebbe stata rissa e non vi sarebbero state ingiurie dirette all’arbitro. Osserva la Commissione disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta ai calciatori in oggetto è congrua ed adeguata in quanto si sono resi responsabili dei fatti loro addebitati come chiaramente si evince dal rapporto arbitrale, mentre quanto dedotto dalla società appellante non ha riscontro alcuno negli atti ufficiali. Per questi motivi, la Commissione disciplinare DELIBERA di respingere il ricorso disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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