COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. VITO 83 LDN AVVERSO L’ESITO DELLA GARA FOSSACESIA 90 / S. VITO 83 LDN, DISPUTATA IL 13/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D”, PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI AL C.U.N. 4 DELLA L.N.D. C.R.A. (COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 1/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S. VITO 83 LDN AVVERSO L’ESITO DELLA GARA FOSSACESIA 90 / S. VITO 83 LDN, DISPUTATA IL 13/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “D”, PER VIOLAZIONE DELLA NORMA DI CUI AL C.U.N. 4 DELLA L.N.D. C.R.A. (COM. REG. ABRUZZO) Con reclamo ritualmente proposto la Società S. Vito 83 LDN ha chiesto infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Fossacesia 90, gara terminata con il punteggio di 2 – 1 , per non avere quest’ultima utilizzato per tutto il corso della gara stessa due calciatori nati dal 1/1/1983 in poi come prescritto dal C.U. sopra richiamato. Ed infatti, detta società aveva sostituito al 40° del 2° tempo il calciatore n° 9 (classe 1983) con il calciatore n°15 (classe 1975) ed al 49° il calciatore n°10 (classe 1983) con il n°16 (classe 1971) come poteva rilevarsi dal rapporto arbitrale. La Società Fossacesia 90, nelle sue controdeduzioni, pur riconoscendo che l’errore era stato commesso in buona fede, ne rilevava l’ininfluenza in quanto la seconda sostituzione era avvenuta a pochi secondi dalla fine e, quindi, non aveva influito sull’esito della gara. Osserva la Commissione che il reclamo è fondato e merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali ed è stato, peraltro, ammesso dalla Società Fossacesia 90 che quest’ultima al 49° del 2° tempo, allorchè mancava ancora un minuto al termine della gara, ha sostituito uno dei due calciatori nati dopo il 1/1/1983 con altro calciatore nato prima di tale data contravvenendo, in tal modo, al disposto di cui al C.U. N. 4 della L.N.D. – C.R.A.. Da ciò consegue che tale violazione comporta la sanzione della perdita della gara, come previsto dalla norma, essendo priva di rilievo la circostanza che la sostituzione sia avvenuta al termine della gara e che non abbia influito sul regolare svolgimento della stessa. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Fossacesia 90 la perdita della gara con il seguente punteggio: Fossacesia 90 0 S. Vito 83 LDN 3. Dispone, altresì, restituirsi la tassa di reclamo
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