COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTORIO 88 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, L’AMMENDA DI € 55,00 E € 78,00 COME RISARCIMENTO PER MANCATO INCASSO, IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PESCASSEROLI / MONTORIO 88, DISPUTATA IL 29/10/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D” (C.U. n° 11 del 3.11.2005 COM. PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MONTORIO 88 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, LA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, L’AMMENDA DI € 55,00 E € 78,00 COME RISARCIMENTO PER MANCATO INCASSO, IN RELAZIONE ALLA GARA A.S. PESCASSEROLI / MONTORIO 88, DISPUTATA IL 29/10/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “D” (C.U. n° 11 del 3.11.2005 COM. PROV. L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto, la Società S.C. Montorio 88 ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. con il quale è stata disposta la sanzione della perdita della gara in danno della stessa, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e sanzioni accessorie, per non essersi presentata in campo per la disputa della gara di cui in epigrafe. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della decisione del G.S., in quanto la mancata presentazione nel giorno e nell’ora stabilite, era stata conseguenza di causa di forza maggiore, visto che gli autoveicoli che trasportavano atleti e dirigenti erano rimasti bloccati sull’autostrada A – 24 per un incidente stradale, all’interno della galleria del Gran Sasso che aveva determinato il blocco della circolazione dalle ore 12,00 alle ore 14,30. Faceva, peraltro, presente che le Autorità competenti non avevano rilasciato la relativa attestazione e che, all’occorrenza, la Società reclamante avrebbe potuto fornire copia degli orari d’ingresso e di uscita dall’autostrada. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello deve considerarsi inammissibile e deve, pertanto, essere respinto. A norma dell’art. 55, C.G.S., la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al G.S. in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda istanza. Dal momento che l’appellante non ha né presentato la richiesta di riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore al G.S, né ha fatto precedere a tale richiesta il preavviso di reclamo previsto dalla normativa di riferimento, deve concludersi che l’appello alla Commissione è precluso dalla predetta omissione. Ad ogni buon conto va rilevato che il ricorso sarebbe comunque infondato, visto che difetta totalmente la prova delle circostanze addotte dalla Società reclamante a sostegno della tesi proposta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, confermando la decisione del G.S., ordinando incamerarsi la tassa.
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