COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CEPAGATTI VI.VA. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA CEPAGATTI VI.VA. / CARSOLI CALCIO A 5, DISPUTATA IL 29/10/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C/2” (C.U. n° 27 del 17.11.2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ CEPAGATTI VI.VA. AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO CON LA QUALE E’ STATA DISPOSTA LA RIPETIZIONE DELLA GARA CEPAGATTI VI.VA. / CARSOLI CALCIO A 5, DISPUTATA IL 29/10/05 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5, SERIE “C/2” (C.U. n° 27 del 17.11.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Polisportiva Cepagatti VI.VA. ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. in danno della stessa società, disponendo ripetersi la gara di cui all’oggetto, siccome disputata su un terreno di gioco non rispondente alle disposizioni dettate dalla F.I.G.C. Ha dedotto l’appellante l’illegittimità della decisione in quanto il ricorso sarebbe stato proposto dal Sig. Cardilli Mario, che non aveva il potere di rappresentanza della Società Carsoli ed era stato, comunque, colpito da un provvedimento di squalifica come tesserato della stessa società alla data della sottoscrizione del reclamo (02.11.2005). Aggiungeva, peraltro, che il primo giudice non avrebbe potuto accogliere il reclamo, in quanto non preceduto dalla riserva scritta prevista dalle norme regolamentari, anche in considerazione del fatto che il procedimento era stato istaurato su iniziativa di parte e non d’ufficio, così che non avrebbe potuto prendere in esame le risultanze degli accertamenti effettuati successivamente allo svolgimento della gara in oggetto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Occorre preliminarmente rilevare che dagli atti ufficiali si evidenzia che il Cardilli risulta munito dei poteri di rappresentanza in quanto lo stesso figura quale Presidente della S.S. Carsoli Calcio a 5. A nulla rileva, peraltro, che lo stesso, quale tesserato - calciatore, fosse stato colpito da sanzione disciplinare, dal momento che tale sanzione non poteva spiegare i suoi effetti sul potere di rappresentanza della società quale Presidente della stessa. In ordine, infine, alla censura relativa alla mancanza della riserva scritta, osserva la Commissione che il primo giudice, al momento della sua decisione, disponeva degli accertamenti compiuti dai tecnici del C.R.A., effettuati alcuni giorni dopo la gara, così che legittimamente ha adottato la sua decisione d’ufficio, pur nell’ambito di un procedimento istaurato su iniziativa di parte. Ne può ritenersi verosimile che la situazione di fatto fosse, in occasione della gara, diversa da quella accertata dai richiamati tecnici. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, confermando la decisione del G.S. con la quale è stata disposta la ripetizione della gara, ordinando incamerarsi la tassa versata.
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