COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PAGLIONE UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO / SPAL LANCIANO DISPUTATA IL 13/11/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 27 del 17.11.2005 COM. REG. ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 7/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PAGLIONE UGO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTAGLI IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO DI SANGRO / SPAL LANCIANO DISPUTATA IL 13/11/05 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE “B” (C.U. n° 27 del 17.11.2005 COM. REG. ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, il calciatore Paglione Ugo ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere lo stesso rincorso l’arbitro per tutto il campo dopo una decisione adottata, rivolgendogli frasi offensive urlando. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in quanto si sarebbe limitato a pronunciare la frase “Svegliati !“, dopo aver percorso il breve tratto che lo separava dallo stesso arbitro. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta deve ritenersi congrua ed adeguata, mentre le circostanze dedotte dall’appellante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali dai quali chiaramente si evince che non solo che aveva rincorso l’arbitro per tutto il campo, ma anche che aveva pronunciato nei suoi confronti ingiurie varie. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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