COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 della società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.06.2005 (Squalifica calciatore NEPITA Marco fino al 26.06.2009, squalifica calciatore FORTUNATO Rocco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore FARACE Angelo fino al 31.01.2006).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 3 della società A.S.D. ORSOMARSO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 28.06.2005 (Squalifica calciatore NEPITA Marco fino al 26.06.2009, squalifica calciatore FORTUNATO Rocco fino al 31.12.2006, squalifica calciatore FARACE Angelo fino al 31.01.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; considerato che il direttore di gara ha confermato integralmente il rapporto di gara; che la reclamante ha depositato videocassetta che proverebbe che i tesserati squalificati non hanno preso parte agli atti di violenza nei confronti del direttore di gara; che questa commissione, in considerazione dei poteri limitati di indagine, non può prendere visione delle immagini contenute nella videocassetta; P.Q.M. rimette gli atti all’Ufficio Indagini per quanto di competenza.
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