COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della società S. GIUSEPPE ROSARNO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 400,00 e squalifica del campo per una gara, inibizione Sig. MACRI’ Rocco fino al 09.07.2006, squalifica calciatore FAZZARI Domenico fino al 06.02.2006, squalifica calciatore TUTINO Giuseppe per CINQUE gare, squalifica calciatore PILEIO Girolalo per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 28/11/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 35 della società S. GIUSEPPE ROSARNO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 9.11.2005 (Ammenda € 400,00 e squalifica del campo per una gara, inibizione Sig. MACRI’ Rocco fino al 09.07.2006, squalifica calciatore FAZZARI Domenico fino al 06.02.2006, squalifica calciatore TUTINO Giuseppe per CINQUE gare, squalifica calciatore PILEIO Girolalo per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
ritenuto che dal rapporto arbitrale risultano in maniera chiara ed in equivoca i fatti accertati dal Giudice Sportivo ed addebitati ad
alcuni sostenitori della reclamante (violenza nei confronti dell’Osservatore arbitrale) nonché al Sig. Rocco Macrì ( responsabile di
comportamento offensivo e minaccioso e tentativo di aggressione), al sig. Fazzari Domenico (responsabile di tentativo di
aggressione nei confronti dell’arbitro), al sig. Tutino Giuseppe (responsabile di comportamento offensivi e minaccioso nei confronti
dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale) e infine al sig. Pileio Girolamo (responsabile di comportamento offensivo e minaccioso);
rilevato, tuttavia, che la sanzione inflitta a carico del calciatore Fazzari Domenico è eccessiva rispetto alle entità ed alle modalità dei
fatti accertati;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore FAZZARI Domenico fino al 06 GENNAIO 2006;
conferma nel resto le sanzioni inflitte;
dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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