COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 350,00, squalifica calciatore GIORDANO Alessandro fino al 31.12.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 41 della società S.C. CITTANOVESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 51 del 09.11.2005 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 350,00, squalifica calciatore GIORDANO Alessandro fino al 31.12.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante si duole della decisione con cui l’arbitro - a seguito degli avvenimenti avvenuti al 38° del secondo tempo – ha sospeso la gara, e delle conseguenti decisioni del giudice sportivo. Il rapporto arbitrale ed il relativo supplemento, a parere di questa Commissione, appaiono redatti in modo chiaro, preciso e circostanziato. Il verificarsi degli episodi per come narrati dall’arbitro legittimano la decisione adottata. Ritiene difatti questa commissione che la situazione, venutasi a creare con l’aggressione perpetratasi con un atto di violenza ai danni dell’arbitro, era tale da non permettergli di proseguire nella direzione della gara stessa. La decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della CAF. Non può pertanto essere accolto il reclamo nella parte in cui si impugna la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara. Relativamente alla squalifica inflitta al calciatore Giordano Alessandro in qualità di capitano ai sensi dell’art. 2 C.G.S., va accolta l’obiezione della reclamante secondo cui nessun addebito può essere mosso al calciatore che era stato sostituito alla fine del primo tempo. Revoca pertanto la squalifica e rimette gli atti al giudice sportivo per i provvedimenti di competenza. Da ultimo giudica congrua la sanzione dell’ammenda. P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; revoca la squalifica inflitta al calciatore GIORDANO Alessandro, rimettendo gli atti al giudice sportivo per i provvedimenti di competenza; conferma la sanzione dell’ammenda; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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