COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 42 della società U.S. NICASTRELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore MANDALITI Antonio fino al 09.11.2008, squalifica calciatore CONDELLO Giuseppe fino al 09.02.2006, squalifica calciatore CENITI Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica allenatore FORTE Gregoria fino al 09.04.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 42 della società U.S. NICASTRELLO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 09.11.2005 (Squalifica calciatore MANDALITI Antonio fino al 09.11.2008, squalifica calciatore CONDELLO Giuseppe fino al 09.02.2006, squalifica calciatore CENITI Giuseppe per QUATTRO gare, squalifica allenatore FORTE Gregoria fino al 09.04.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società reclamante sostiene che i fatti per come narrati dall’arbitro non rispondono al vero. Assume in particolare che i tesserati sanzionati non si sono resi responsabili dei fatti loro addebitati, in particolare il Forte non ha aggredito l’arbitro; e che per tale ragione le sanzioni comminate dal Giudice sportivo vadano revocate o comunque congruamente ridotte. Il direttore di gara, nel proprio rapporto e relativo supplemento, ha puntualmente ricostruito quanto avvenuto durante e dopo la gara in epigrafe: i fatti contestati non possono essere perciò messi in dubbio. Difatti chiara, precisa e circostanziata è la ricostruzione che degli episodi viene fornita dall’arbitro. Ritiene tuttavia, in parziale accoglimento del reclamo, conforme a giustizia ridurre le sanzioni irrogate a Condello Giuseppe fino al 9.1.2006, Mandaliti Antonio fino al 9.11.2007 e Forte Gregorio fino al 09.4.2008. P.Q.M. rigetta il reclamo nella parte in cui si impugnano le sanzioni inflitte a CENITI Giuseppe; lo accoglie parzialmente nella restante parte riducendo le squalifiche irrogate CONDELLO Giuseppe fino al 9 GENNAIO 2006, MANDALITI Antonio fino al 9 NOVEMBRE 2007 e FORTE Gregorio fino al 09 APRILE 2008; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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