COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 44 della società S.C. SETTIGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 24.11.2005 (Regolarità e omologazione gara Real Miglierina – Settingiano del 20.11.2005, squalifica calciatore GUERRA Andrea fino al 30.04.2008).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 5/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 44 della società S.C. SETTIGIANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 25 del 24.11.2005 (Regolarità e omologazione gara Real Miglierina – Settingiano del 20.11.2005, squalifica calciatore GUERRA
Andrea fino al 30.04.2008).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara “a chiarimenti”;
sentito il rappresentante della società reclamante;
Rilevato in via preliminare che, relativamente all’impugnata regolarità dello svolgimento della gara, si rende necessario rimettere gli
atti al Giudice di I grado, competente in materia ai sensi dell’art.24, co.3, del C.G.S., sia in base al principio della conversione degli
atti che per finalità di economia dei procedimenti;
che, dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dello stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta in maniera chiara ed
inequivocabile che al termine della gara Real Miglierina-Settingiano del 20.11.2005, il calciatore Guerra Andrea del Settingiano
sferrava un calcio al direttore di gara colpendolo alla coscia sx e provocandogli dolore. Inoltre, mentre l’arbitro si accingeva a
rientrare negli spogliatoi, il Guerra gli si avvicinava usando nei suoi confronti espressioni irriguardose e minacciose.
Il direttore di gara, nel corso dell’odierna seduta, ha espressamente precisato di non nutrire alcun dubbio sull’identità del Guerra
Andrea, n.12 del Settingiano, quale responsabile dei fatti esposti in precedenza.
Pertanto, la tesi sostenuta dalla reclamante di uno scambio di persona operato dall’arbitro fra il Guerra ed un altro calciatore del
Settingiano, indicato dalla stessa nella persona di Formica Antonello, non può trovare accoglimento, in quanto il rapporto arbitrale
costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.31, lett.A/a1 del C.G.S.), più volte ribadita dalla C.A.F., fonte di prova
assoluta e privilegiata se non altro perché proveniente da un soggetto che, essendo istituzionalmente super partes, non può essere
portatore di un interesse ad alterare o distorcere, sia pure non intenzionalmente, la verità.
Tuttavia, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti verificatisi ed, in particolare, della giovane età del
responsabile e del rilievo che il gesto compiuto, pur violento, non ha cagionato lesioni al direttore di gara, occorre procedere ad una
valutazione di minor rigore del fatto contestato al Guerra nonché ad una conseguente riduzione della sanzione inflittagli dal Giudice
Sportivo che, a giudizio di questa Commissione, appare alquanto eccessiva.
Visto l’art.32, co.3, del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica a carico del calciatore Guerra Andrea fino al 03 DICEMBRE 2006,
disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
dispone, inoltre, rimettere gli atti al Giudice Sportivo relativamente all’impugnata regolarità dello svolgimento della gara.
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