COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 46 della società G.S. BOCCHIGLIERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 30.11.2005 (Squalifica calciatori RIENZO Pasquale e OLIVERIO Baldassarre per TRE gare, squalifica allenatore FRAGALE Giovanni fino all’ 11.12.2005, ammenda di € 200,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 65 del 12/12/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 46 della società G.S. BOCCHIGLIERO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 30.11.2005 (Squalifica calciatori RIENZO Pasquale e OLIVERIO Baldassarre per TRE gare, squalifica allenatore FRAGALE Giovanni fino all’ 11.12.2005, ammenda di € 200,00).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilavato che dal supplemento di referto del direttore di gara risulta che a carico del calciatore Pasquale Rienzo può essere imputata
unicamente la responsabilità per frasi minacciose nei confronti di avversari a fine gara e non alcun atto di violenza nei confronti di
avversari, anzi il Rienzo ha subito gravi conseguenze fisiche dall’aggressione subita dall’assistente di parte della società Lattughelle;
considerato che la sanzione a carico del calciatore Oliverio Baldassarre è congrua ed adeguata , così come la sanzione
dell’ammenda comminata alla società;
considerato che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico del calciatore Rienzo Pasquale;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore RIENZO Psquale a DUE giornate;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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