COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. ATELLANO – GARA ATL. ATELLANO / JUNIOR DUCENTA DEL 6.11.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. ATELLANO – GARA ATL. ATELLANO / JUNIOR DUCENTA DEL 6.11.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua in relazione alle infrazioni commesse dai calciatori Maraucci Marco e Vitale Francesco Saverio, così come riportate nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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