COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA REAL SERINO / IL LUPO DEL 6.11.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA REAL SERINO / IL LUPO DEL 6.11.2005 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 16.11.2005, oltre i termini regolamentari (sette giorni dalla disputa della gara) prescritto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine ai reclami per posizione irregolare dei calciatori. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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