COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO YOUNG BOYS DUGENTA – GARA LUZZANO/YOUNG B.D. DEL 5.11.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO YOUNG BOYS DUGENTA – GARA LUZZANO/YOUNG B.D. DEL 5.11.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua in relazione all’infrazione commessa dal calciatore Di Cerbo Alfonso, così come riportata nel referto arbitrale, fonte privilegiata di prova. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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