COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO DEL CARDINALE – GARA REAL SAN FELICE / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 16.10.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO DEL CARDINALE – GARA REAL SAN FELICE / MUGNANO DEL CARDINALE DEL 16.10.2005 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che esso è fondato. Poiché dagli atti non risulta che la società Real San Felice abbia disputato alcuna gara in data precedente quella de quo, si evince che il calciatore Iannone Antonio non avesse titolo a prendere parte alla gara essendo lo stesso in corso di squalifica, dovendo scontare una giornata inflittagli al termine della stagione sportiva scorsa (come dal C.U. n. 38 del 16.6.2005 del C.P. Avellino). P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Real San Felice la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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